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Ordinanza — n. 35671/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35671/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35671/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE MICHELE nato a CASERTA il 26/10/1983 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIcl-ate-ch-s-o-atte-p-arti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 10136/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Michele Pepe ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge, processuale e sostanziale, lad- dove non gli sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35671/2024 — snpen · Corte di Cassazione: A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.4r• N. 10136/2024 R.G.

Parole chiave

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allegazioni di persecuzione contraddittorie ritardo ingiustificato dell'azione penale azione penale privata delitto inosservanza delle norme sulla competenza responsabilità penale dei minori
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PEPE MICHELE nato a CASERTA il 26/10/1983 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIcl-ate-ch-s-o-atte-p-arti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 10136/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Michele Pepe ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sentenza indicata in epigrafe, deducendo violazione di legge, processuale e sostanziale, lad- dove non gli sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017 (cfr. Sez. 2, n. 40139 del 21/6/2018, Cantarella ed altro, Rv, 273920). L'impugnazione che ci occupa risulta, infatti, proposta contro una sentenza pronunciata ex art. 599b1s cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'appli- care la pena concordata, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e questa Corte, ancora di recente, ha chiarito che la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto raccoglimento della ri- chiesta postula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra circostanza influente sul calcolo della pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il negozio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione).

E' pacifico che nel caso in cui il giudice di appello abbia raccolto le richieste concordemente formulate dalle parti, queste ultime non possono dedurre in sede di legittimità difetto di motivazione o altra questione relativa ai motivi rinunciati. (cfr. ex multis Sez. 3, n. 51557 del 14/11/2023, Spina, Rv, 285628 - 02 ). Una volta che le parti hanno esercitato il potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella decisione del giudice, il patto non può essere unilateral- mente modificato - salva l'ipotesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione.

Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.

3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, tenuto conto del coefficiente della colpa stessa (Corte cost. sent. n. 186 del 13.6.2000) e della natura del prov- vedimento impugnato, alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo.4r• N. 10136/2024 R.G.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammen