Ordinanza — n. 35664/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JIHNAWI MOHAMED nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 15/02/2024 del GIP TRIBUNALE di MODENAkiat-e-av-vis-e-age-prerrt i; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 9823/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Jihnawi Mohamed ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. laddove la sentenza non è stata tradotta in una lingua conosciuta all'im- putato e ha impedito allo stesso di comprendere le ragioni della condanna. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 143 cod. proc. pen, art. 613 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35664/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 9823/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Jihnawi Mohamed ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. laddove la sentenza non è stata tradotta in una lingua conosciuta all'im- putato e ha impedito allo stesso di comprendere le ragioni della condanna. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: JIHNAWI MOHAMED nato il 01/01/2000 avverso la sentenza del 15/02/2024 del GIP TRIBUNALE di MODENAkiat-e-av-vis-e-age-prerrt i; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 9823/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Jihnawi Mohamed ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza indicata in epigrafe, con la quale gli è stata applicata la pena richiesta ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen. deducendo violazione dell'art. 143 cod. proc. pen. laddove la sentenza non è stata tradotta in una lingua conosciuta all'im- putato e ha impedito allo stesso di comprendere le ragioni della condanna. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. Il ricorso è palesemente inammissibile per cause che possono dichiararsi senza formalità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. Ed invero, a far tempo da tale ultima data, successivi alla quale sono sia la richiesta di patteggiamento che la relativa impugnativa (cfr. art. 1, co. 51, della I. 23.6.2017 n. 103) il pubblico ministero e l'imputato possono proporre ricorso per cassazione contro la sentenza di applicazione della pena ex artt. 444 e ss. cod. proc. pen. "solo per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giu- ridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza".
Non rientrano più, pertanto, tra i motivi di ricorribilità per cassazione quelli - come avvenuto nel caso che ci occupa- attinente all'affermazione di responsabilità, alla valutazione della prova e/o alla mancata pronuncia di una sentenza di pro- scioglimento ex art. 129 cod, proc. pen. Questa Corte ha anche chiarito che, in tema di traduzione degli atti, in man- canza di elementi specifici indicativi di un pregiudizio in ordine alla completa espli- cazione del diritto di difesa, l'omessa traduzione della sentenza di patteggiamento in lingua nota all'imputato alloglotta non integra di per sé causa di nullità della stessa, atteso che, dopo la modifica dell'art. 613 cod. proc. pen., ad opera della legge 23 giugno 2017, n. 103, l'imputato non ha più facoltà di proporre personal- mente ricorso per cassazione (Sez. 5, n. 32878 del 05/02/2019, Molla, Rv. 277111 - 02).
3. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvi3andosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna di parte ricorrente al pagamento delle spese del proce- dimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura in- dicata in dispositivo.N. 9823/2024 R.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della cassa delle ammende.