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Ordinanza — n. 35661/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming lack of reasoning for denying generic mitigating circumstances.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35661/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Laye Baabo inadmissible due to manifestly unfounded claims of a motivational defect regarding the denial of generic mitigating circumstances. The appellant argued the lower court failed to provide specific reasoning, but the Court found the appellate decision logical, coherent, and legally correct in rejecting the request based on the defendant's partial admissions and the choice of ordinary trial proceedings. Consequently, the appeal was rejected, and the appellant was ordered to pay the procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; The court's duty to motivate the denial of generic mitigating circumstances requires reference only to decisive or relevant elements, not all arguments presented, and allows for a double evaluation of the same facts for different legal purposes.

Parole chiave

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generic mitigating circumstances procedural inadmissibility lack of specific reasoning ordinary trial proceedings double evaluation of facts procedural costs appeal against sentence perizia per accertamento dell'età

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.
Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172
Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378
ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez.
Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011
264378; Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011;
Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351
Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351 3.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LAYE BAABO CUI 05PHC4X nato il 12/12/1998 avverso la sentenza del 30/11/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 9546/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Laye Baabo ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti ge- neriche. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione nel provvedimento impugnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto. I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto del loro diniego di concessione delle circostanze attenuanti generiche, condividendo la valutazione del primo giudice valutando, negativamente per l'odierno ricorrente, che non vi sono elementi suscettibili di un positivo apprezzamento, che il Laye ha reso delle dichiarazioni (peraltro solo parzialmente) ammissive a fronte di un quadro proba- torio già definito e solido e che la scelta di un rito alternativo è premiata con una riduzione di pena che non può essere pertanto duplicata con il riconoscimento delle circostanze indefinite: nel caso di specie, oltretutto, contrariamente a quanto so- stenuto dal ricorrente, si procede con rito ordinario e non con giudizio abbreviato.

In sentenza si evidenzia, inoltre, che il difensore evidenzia degli aspetti con- nessi alla condizione esistenziale del prevenuto che non trovano alcun addentellato nelle risultanze istruttorie né provengono dal diretto interessato. Il provvedimento impugnato appare collocarsi nell'alveo del costante dictum di questa Corte di legittimità, che ha più volte chiarito che, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle atte- nuanti generiche, non è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, ma è sufficiente che egli faccia riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, rimanendo disattesi o superati tutti gli altri da tale valutazione (così Sez. 3, n. 23055 del 23/4/2013, Banic e altro, Rv. 256172, fattispecie in cui la Corte ha ritenuto giustificato il diniego delle attenuanti generiche motivato con esclusivo riferimento agli specifici e reiterati precedenti dell'imputato, nonché al suo nega- tivo comportamento processuale).

N. 9546/2024 R.G. Va ricordato che questa Corte di legittimità ha anche chiarito che, con un indirizzo assolutamente prevalente, che è legittima in tali casi la doppia valuta- zione dello stesso elemento (ad esempio la gravità della condotta) purché operata a fini diversi, come possono essere il riconoscimento del fatto di lieve entità, la determinazione della pena base, o la concessione ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche (cfr. ex multis Sez. 2, n. 24995 del 14/5/2015, Rv. 264378; Sez. 2, n. 933 dell'11/10/2013 dep. il 2014, Rv. 258011;

Sez. 4, n. 35930 del 27/6/2002, Rv. 222351 3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa