Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35659/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35659/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35659/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADRAOUI MOHAMED CUI 0680Z70 nato il 11/11/1999 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 9423/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Sadraoui Mohamed ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in punto di affermata re- sponsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 131 bis cod. pen; Ordinanza — n. 35659/2024 — snpen · Corte di Cassazione: I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine ad un'asserita carenza motivazionale, infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la mo- tivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e risponde compiutamente, confutandoli, ai motivi di appello proposti (che peraltro non afferivano alla responsabilità, ma alla richiesta di rico- noscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e di una pena maggiormente contenuta) ed è pertanto immune da vizi di legittimità.

Parole chiave

Generato dall'IA
diritto musulmano diritto di ottenere una decisione probabilità di successo del ricorso adeguamento della pena decisione incidentale impugnabile impugnabilità della decisione di rinvio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 131 bis cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SADRAOUI MOHAMED CUI 0680Z70 nato il 11/11/1999 avverso la sentenza del 21/12/2023 della CORTE APPELLO di TORINOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 9423/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Sadraoui Mohamed ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe deducendo vizio motivazionale in punto di affermata re- sponsabilità. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine ad un'asserita carenza motivazionale, infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la mo- tivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto - e risponde compiutamente, confutandoli, ai motivi di appello proposti (che peraltro non afferivano alla responsabilità, ma alla richiesta di rico- noscimento della causa di non punibilità ex art. 131 bis cod. pen. e di una pena maggiormente contenuta) ed è pertanto immune da vizi di legittimità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna i: ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così deciso in Roma il 17/09/2024 Il ! nsigliere e nsore t Il egi