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Ordinanza — n. 35655/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35655/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35655/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI LAURO nato a PESCARA il 19/01/1964 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 9027/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Lauro Gabrielli ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, rite- nendo che quella irrogata, sia eccessiva e non abbia adeguatamente tenuto conto degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 133 cod. pen; Ordinanza — n. 35655/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 9027/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Lauro Gabrielli ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, rite- nendo che quella irrogata, sia eccessiva e non abbia adeguatamente tenuto conto degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Parole chiave

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allegazioni fattuali non credibili caso di garanzia nella promessa del fatto di un terzo accuse di abuso istruzione penale per appropriazione indebita gravi addebiti penali rinuncia al dibattimento orale

Disposizioni normative citate

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art. 133 cod. pen
Lauro Gabrielli ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, rite- nendo che quella irrogata, sia eccessiva e non abbia adeguatamente tenuto conto degli indici di cui all'art. 133 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GABRIELLI LAURO nato a PESCARA il 19/01/1964 avverso la sentenza del 03/10/2023 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 9027/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Lauro Gabrielli ricorre avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio motivazionale in ordine alla dosimetria della pena, rite- nendo che quella irrogata, sia eccessiva e non abbia adeguatamente tenuto conto degli indici di cui all'art. 133 cod. pen. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto essertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile. Il ricorrente in concreto non si confronta adeguatamente con la motivazione della Corte di appello, che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità. La motivazione in punto di dosimetria della pena nel provvedimento impu- gnato è logica, coerente e corretta in punto di diritto (sull'onere motivazionale del giudice in ordine alla determinazione della pena cfr.

Sez. 3, n. 29968 del 22/2/2019, Del Papa, Rv. 276288-01; Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro, Rv. 271243). I giudici del gravame del merito, hanno dato infatti conto di avere valutato a tal fine, i numerosi precedenti penali da cui è gravato l'odierno ricorrente (come si ricorda a pag. 3 50 annotazioni complessive nel certificato penale, con plurime condanne per reati contro la persona) e della scarsa funzione risolcializzante delle esperienze giudiziarie pregresse. L'obbligo motivazionale è dunque assolto laddove questa Corte di legittimità ha più volte precisato che la determinazione della pena tra il minimo ed il massimo edittale rientra, tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è insindacabile nei casi in cui la pena sia applicata in misura media e, ancor più, se prossima al minimo, anche nel caso -che peraltro non è quello che ci occupa- in cui il giudicante si sia limitato a richiamare criteri di adeguatezza, di equità e simili, nei quali sono impliciti gli elementi di cui all'art. 133 cod. pen. (così questa Sez. 4, n. 46412 del 5/11/2015, Scaramozzino, Rv. 265283;

Sez. 4, n. 21294 del 20/3/2013, Serra- tore, Rv. 256197; conf. Sez. 2, n. 28852 dela/5/2013, Taurasi e altro, Rv. 256464; Sez. 3, n. 10095 del 10/1/2013, Monterosso, Rv. 255153; Sez. 2, n. 36245 del 26/6/2009, Denaro, Rv. 245596). E ancora di recente, è stato ribadito che la graduazione della pena, anche in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, rientra nella discrezionalità del giudice di merito, il quale, per assolvere al relativo obbligo di motivazione, è sufficiente che dia conto dell'impiego dei criteri di cui all'art. 133 cod. pen. con N. 9027/2024 R.G. espressioni del tipo: "pena congrua", "pena equa" o "congruo aumento", come pure con il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere, essendo, invece, necessaria una specifica e dettagliata spiegazione del ragionamento se- guito soltanto quando la pena sia di gran lunga superiore alla misura media di quella edittale (Sez. 2, n. 36104 del 27/4/2017, Mastro ed altro, Rv. 271243).

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa del