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Ordinanza — n. 35651/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses appeal for lack of specificity and admissibility under criminal procedure code.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35651/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal by Francesco Macrillo inadmissible due to a lack of specific arguments regarding the lower court's reasoning. The appellant failed to engage with the specific pages of the appellate judgment, offering only generic complaints about logical flaws and insufficient evidence. Consequently, the court ruled that the appeal was devoid of merit and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 3 cod. proc. pen.: An appeal is inadmissible if the grounds are manifestly unfounded, lacking specificity, and merely assertive without engaging with the specific reasoning of the lower court.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility lack of specific grounds generic assertions rejected procedural costs award failure to engage reasoning verdetto di colpevolezza sentenza penale accusa penale

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000
pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MACRILLO' FRANCESCO nato il 05/04/1958 avverso la sentenza del 11/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N.8833/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Francesco Macrillò ricorre, a mezzo del proprio difensore, avverso la sen- tenza di cui in epigrafe che ne ha confermato l'affermazione di responsabilità de- ducendo mancanza, insufficienza e contraddittorietà della motivazione in punto d'interpretazione degli elementi d'accusa e chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. I motivi sopra richiamati sono manifestamente infondati, in quanto assolu- tamente privi di specificità in tutte le loro articolazioni e del tutto assertivi. Ne deriva che il proposto ricorso va dichiarato inammissibile, Al di là di scarne e generiche affermazioni in ordine a supposti vizi logici della motivazione e all'avere i giudici del gravame del merito disatteso non meglio pre- cisate "risultanze probatorie certe ed oggettive, specie in ordine all'acquisizione della prova", infatti, il ricorrente in concreto non si confronta affatto con la moti- vazione della Corte di appello, alle pagg. 3 e ss. ha disatteso tutte le doglianze proposte in quella sede, con una motivazione che appare logica e congrua, nonché corretta in punto di diritto -e pertanto immune da vizi di legittimità.

3. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa delle am- mende. Così dec