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Ordinanza — n. 35649/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35649/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35649/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRISSI AHMED CUI 067XGR nato il 14/10/1991 avverso la sentenza del 10/01/2024 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 08774/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Drissi Ahmed ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui veniva disposta illegittimamente la confisca della somma di denaro di euro 400 ai sensi dell'art. 85bis d.P.R. n. 309/90. Il ricorrente, in particolare, deduce l'insus- sistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della confisca (in particolare la sproporzione fra denaro rinvenuto e capacità economica) e l'assenza di una ade- guata motivazione sul punto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

Regesto Legislator

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art. 85bis d.P.R. n. 309/90, art. 606 cod. proc. pen, art. 85 bis d.P.R. 309/1990, art. 240 bis cod. pen; Ordinanza — n. 35649/2024 — snpen · Corte di Cassazione: «si chiede la confisca del denaro in sequestro e la distruzione della sostanza stupefacente». E quell'accordo è stato ratificato dal giudice del patteg- giamento, non avendo margini per valutare diversamente la richiesta di confisca del danaro se non quello di rigettare il patteggiamento.

Parole chiave

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alibi testimone a discarico prove tardive gravi indizi di reato carenza di credibilità oggettiva scemata imputabilità

Disposizioni normative citate

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art. 85bis d.P.R. n. 309/90
Drissi Ahmed ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui veniva disposta illegittimamente la confisca della somma di denaro di euro 400 ai sensi dell'art. 85bis d.P.R. n. 309/90.
art. 606 cod. proc. pen
pen.; e solo quando la stessa sia rimasta estranea al patto la sentenza è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen.
art. 85 bis d.P.R. 309/1990
Va rilevato, peraltro, che il giudice del patteggiamento ha motivatamente dato conto in sentenza di ritenere condivisibile la confisca ex art. 85 bis d.P.R. 309/1990a, considerato che l'odierno ricorrente non è stato in grado di giustificare N.
art. 240 bis cod. pen
rinvia all'art. 240 bis cod. pen., per cui basta che sia accertato che non vi sia giustificazione causale della sua disponibilità (Sez.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DRISSI AHMED CUI 067XGR nato il 14/10/1991 avverso la sentenza del 10/01/2024 del TRIBUNALE di RIMINIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 08774/2024 R.G. Motivi della decisione 1. Drissi Ahmed ricorre, a mezzo del difensore, avverso la sentenza di cui in epigrafe deducendo violazione di legge e vizio di motivazione nella parte in cui veniva disposta illegittimamente la confisca della somma di denaro di euro 400 ai sensi dell'art. 85bis d.P.R. n. 309/90. Il ricorrente, in particolare, deduce l'insus- sistenza dei presupposti di legge per l'applicazione della confisca (in particolare la sproporzione fra denaro rinvenuto e capacità economica) e l'assenza di una ade- guata motivazione sul punto. Chiede, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.

2. Il proposto ricorso è inammissibile. Ed invero, in punto di ammissibilità del ricorso la giurisprudenza di legittimità, ai suoi massimi livelli, ha chiarito che nel "patteggiamento" l'accordo delle parti può avere ad oggetto anche l'applicazione delle misure di sicurezza nel qual caso il giudice è tenuto a recepirlo integralmente nella sentenza ovvero a rigettare la richiesta (Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin Gianina Alina, Rv. 279348 - 02). E che la sentenza di patteggiamento che abbia applicato una misura di sicurezza, ove quest'ultima sia stata oggetto dell'accordo tra le parte, ricorribile per cassazione nei soli limiti di cui all'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.; e solo quando la stessa sia rimasta estranea al patto la sentenza è ricorribile per vizio di motivazione ai sensi della disciplina generale prevista dall'art. 606 cod. proc. pen. (Sez.

U. n. 21368 del 26/09/2019, Savin Gianina Alina, Rv. 279348 — 01). Ebbene, come si rileva dalla motivazione della sentenza impugnata (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata) e come conferma la lettura del verbale di udienza del 10/01/2024 dinanzi al Tribunale di Rimini, in composizione monocratica, in quella sede l'imputato presente, in uno con il suo difensore, e il PM concordarono l'appli- cazione della pena riportandos all'istanza allegata agli atti a firma del difensore e procuratore speciale Avv. Massimiiiano Orrù, datata 3/10/2024 sulla quale veniva vergato in data 5/1/2024 il consenso del PM, istanza nel corpo della quale si legge testualmente:

«si chiede la confisca del denaro in sequestro e la distruzione della sostanza stupefacente». E quell'accordo è stato ratificato dal giudice del patteg- giamento, non avendo margini per valutare diversamente la richiesta di confisca del danaro se non quello di rigettare il patteggiamento.

3. Va rilevato, peraltro, che il giudice del patteggiamento ha motivatamente dato conto in sentenza di ritenere condivisibile la confisca ex art. 85 bis d.P.R. 309/1990a, considerato che l'odierno ricorrente non è stato in grado di giustificare N. 08774/2024 R.G. la provenienza della consistente somma di denaro, da lui detenuta unitamente allo stupefacente, somma certamente sproporzionata alle sue condizioni economiche. La sanzione patrimoniale è stata, Junque, motivatamente confermata, sul rilievo che il denaro è stato appreso in seguito alla confisca allargata per sproporzione, posto che l'art. 85 bis Dpr cit. rinvia all'art. 240 bis cod. pen., per cui basta che sia accertato che non vi sia giustificazione causale della sua disponibilità (Sez. 2, n. 3854 del 30/11/2021, dep. 2022, Aprovitola, Rv. 282687-01), come nel caso in esame.

4. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissi- bilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della san- zione pecuniaria nella misura indicata in dispositivo

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della cassa