Cassation court dismisses appeals against agreed sentencing as inadmissible due to binding nature of plea agreements.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeals filed by four defendants against their agreed sentencing inadmissible without formalities. The defendants argued for a review of the sentence quantification, but the court noted that recent jurisprudence establishes the agreed sentence as binding and integral. Consequently, the court ruled that any deviation from the agreed penalty would imply a unilateral modification of the procedural pact, which is prohibited absent illegality.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 599-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: The agreement on the final sentence reached between prosecution and defense is binding in its entirety; the appellate judge cannot impose a different penalty without annulling the decision, as the procedural pact cannot be unilaterally modified by either party.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: EL AJJOURI YOUSSEF nato a ALBENGA il 24/08/1997 ER RTIMI SOAD nato il 10/01/1969 EL KETTANI YOUNESS nato il 16/01/1988 EL AJJOURI MARIAM nato a ALBENGA il 28/07/1992 avverso la sentenza del 27/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdert-o-ervv+se-a-l+e-p-a-Ft-i-; udita la relazione svolta dal Consigliere VINCENZO PEZZELLA; N. 07960/2024 R.G. Motivi della decisione 1. El Ajjouri Mariann, El Ajjouri Youssef, El Kettani Youness e Er Rtimi Soad ricorrono, a mezzo dello stesso difensore con distinti atti di ricorso di contenutoi- dentico, avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale è stata loro applicata la pena concordata ai sensi dell'art. 599- bis, deducendo vizio di motivazione in ordine alla quantificazione della pena comminata. Chiedono, pertanto, annullarsi la sentenza impugnata.
2. I ricorsi sono inammissibili per cause che possono dichiararsi senza forma- lità ai sensi dell'art. 610 comma 5bis cod. proc. pen. introdotto dall'art. 1, comma 62, della legge 23.6.2017 n. 103, a decorrere dal 3 agosto 2017. 2.1 Tutti i ricorsi risultano proposti contro una sentenza pronunciata ex art. 599bis cod. proc. pen. con cui il giudice di appello, nell'applicare la pena concor- data, ha ratificato l'accordo intervenuto tra le parti e questa Corte, ancora di re- cente, ha chiarito che la richiesta concordata tra accusa e difesa in ordine alla misura finale della pena è vincolante nella sua integralità, senza che il giudice possa addivenire a una pena diversa, in quanto l'accoglimento della richiesta po- stula la condivisione della qualificazione giuridica data al fatto e di ogni altra cir- costanza influente sul calcolo della pena (così Sez. 6, n. 4665 del 20/11/2019 dep. 2020, Rv. 278114 che ha precisato che l'applicazione di una pena diversa da quella concordata implica l'annullamento senza rinvio della decisione, atteso che il nego- zio processuale convenuto tra le parti è unitario, innestandosi l'applicazione della pena concordata sulla rinunzia ai motivi di impugnazione).
Una volta che le parti hanno esercitato ii potere dispositivo loro riconosciuto dalla legge, dando vita a un negozio processuale liberamente stipulato che, una volta consacrato nella deci- sione del giudice, il patto non può essere unilateralmente modificato - salva l'ipo- tesi di illegalità della pena concordata - da chi lo ha promosso o vi ha aderito, mediante proposizione di apposito motivo di ricorso per cassazione. Ipotesi che, di certo, non ricorre nel caso di specie.
3. Essendo i ricorsi inammissibili e, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen, non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13.6.2000), alla condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecu- niaria nella misura indicata in dispositivo.N. 07960/2024 R.G.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila ciascuno in favore della cassa delle ammend