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Ordinanza — n. 35632/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for false testimony as mere complaints lacking legal grounds under Italian criminal procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35632/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the grounds raised were merely complaints rather than valid legal arguments. The lower court had convicted the appellant for false testimony based on contradictory witness statements and medical records, which the appellate court found logically sound. The supreme court affirmed that factual assessments and lack of generic mitigating circumstances fall outside its jurisdiction in a legality review.

Regesto Legislator

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Art. 604 c.p.; Art. 605 c.p.: The Court of Cassation cannot re-evaluate factual elements or deny generic mitigating circumstances based on mere complaints, as such assessments are exclusively reserved to the court of first instance.

Parole chiave

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false testimony legality review factual assessment generic mitigating circumstances inadmissible appeal witness credibility dolo generico attenuazione della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 604 c.p.
Art. 605 c.p.
d.l. 23 maggio 2008, n. 92
62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n.
legge 24 luglio 2008, n. 125
92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non è più sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone
Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto
207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv.
Sez. 6, n. 37482 del 25/06/2014, Trojer
Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri
125, non è più sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MANZO CHIARA nato a LECCE il 05/10/1973 avverso la sentenza del 13/10/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; 00visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Manzo Chiara e letta la memoria depositata dal difensore della ricorrente, Avvocato Ladislao Massari, che ha chiesto l'annullamento della sentenza impugnata o, in subordine, che la trattazione del ricorso sia assegnata alla Sezione ordinaria; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il delitto di falsa testimonianza non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei vizi dedotti.

Come è noto, in tema di giudizio di cassazione, esula dai poteri della Corte quello di operare una diversa lettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata in via esclusiva al giudice di merito senza che possa integrare vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa valutazione delle risultanze processuali ritenute dal ricorrente più adeguate (Sez. U, n. 6402 del 2/07/1997, Dessimone, Rv. 207944; conforme, ex pluribus, Sez. 1, n. 45331 del 17/02/2023, Rezzuto, Rv. 285504 - 01). In particolare, relativamente alla dedotta mancanza di prova in ordine alla sussistenza della falsità della deposizione resa, la Corte territoriale ha con motivazione non illogica confermato la penale responsabilità della Manzo atteso che la versione dei fatti rappresentata dalla stessa dinanzi al Giudice è risultata totalmente smentita dalle precise e attendibili dichiarazioni del teste Cuna Raffaele, poliziotto in borghese che aveva casualmente assistito all'aggressione posta in essere, per banali ragioni di circolazione stradale, da un amico della imputata (tale Zuccalà Denis) a danno di altro automobilista (Marzano Luigi): aggressione negata, nella deposizione resa nel corso del giudizio instaurato per tale fatto, dalla ricorrente che aveva anzi sostenuto che era stato l'altro automobilista ad aggredire, sia pure verbalmente, lo Zuccalà.

Sul punto, la sentenza impugnata ha, in modo non illogico, evidenziato che l'imputata non si è limitata ad affermare di non aver visto Zuccalà aggredire Marzano, "ma ha categoricamente escluso che ciò sia avvenuto e anche in sede di confronto ... ha recisamente contraddetto il teste Cuna, affermando che quanto da quest'ultimo dichiarato non corrisponde al vero e non è mai avvenuto" (pag. 4); il che supera anche le deduzioni difensive in merito ad una asserita carenza della consapevolezza di dichiarare il falso, atteso che ella ha riferito, in termini di certezza, un fatto risultato obiettivamente falso e che per l'integrazione del delitto di falsa testimonianza è sufficiente il dolo generico, ovvero la coscienza e volontà, comunque determinatasi nel teste, di rendere dichiarazioni in difformità da quanto da lui conosciuto e ricordato al momento della deposizione (Sez. 6, n. 37482 del 25/06/2014, Trojer, Rv. 260816 - 01).

Anche il giudizio formulato dalla Corte territoriale (pag.

5) in merito all'attendibilità del teste Cuna (fondato tra l'altro sulla qualifica pubblica dallo stesso rivestita, di tal che egli, seppur al momento del fatto, fuori servizio, ha redatto una annotazione sull'episodio) e quello in ordine all'inverosimiglianza di quanto detto dalla Manzo (incompatibile con il referto medico del Marzano, che dà atto di lesioni dal predetto riportate nell'accaduto) si sottraggono alle censure formulate dalla ricorrente, in quanto basati su una congrua valutazione degli elementi probatori. Rilevato che manifestamente infondato - e dunque inammissibile - è anche il secondo motivo del ricorso, nel quale si lamenta il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, la sentenza impugnata (pag.

6) ha, da un lato, evidenziato che - al di là della sola incensuratezza, elemento che dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, non è più sufficiente a giustificare la concessione delle attenuanti generiche (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Guarnieri, Rv. 283489 - 01) - non si rinvengono elementi positivamente valorizzabili in tal senso e, dall'altro lato, ha rilevato che "l'imputata non ha manifestato alcuna resipiscenza per quanto commesso"; motivazione non illogica e dunque non sindacabile nel giudizio di legittimità. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 9 s