Ordinanza — n. 35631/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAIl primo motivo eccepisce la carenza probatoria in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, sotto il profilo del dolo di fattispecie. La sentenza impugnata ha dato atto dell'allontanamento - non contestato nel ricorso - dell'imputato dall'abitazione ove si trovava agli arresti domiciliari (in particolare egli non veniva ivi trovato il 21 e 26 febbraio 2016 nonché il 10 marzo del medesimo anno) rilevandosi che "a fronte di tali chiare emergenze dibattimentali non è assolutamente necessario, né appare ipotizzabile, ogni ulteriore indagine sull'elemento soggettivo". Trattasi di motivazione insindacabile da parte di questa Corte, atteso che nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288 - 01).
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 35631/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Manifestamente infondata è anche la censura che deduce l'intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello. Invero, il reato è contestato al 21 febbraio 2016 e risulta che il dibattimento di primo grado è stato sospeso per sessanta giorni su richiesta del difensore dell'imputato che aveva invocato un legittimo impedimento. Pertanto, al momento della pronuncia di appello (11 settembre 2023), non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione, del reato, complessivamente pari a sette anni e otto mesi (sarebbe maturato solo il 21 ottobre 2023).
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI SANTANTONIO DOMENICO nato a BRINDISI il 20/03/1990 avverso la sentenza del 11/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Di Santantonio Domenico; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che ii motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 385 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile.
1. Il primo motivo eccepisce la carenza probatoria in ordine alla penale responsabilità dell'imputato, sotto il profilo del dolo di fattispecie. La sentenza impugnata ha dato atto dell'allontanamento - non contestato nel ricorso - dell'imputato dall'abitazione ove si trovava agli arresti domiciliari (in particolare egli non veniva ivi trovato il 21 e 26 febbraio 2016 nonché il 10 marzo del medesimo anno) rilevandosi che "a fronte di tali chiare emergenze dibattimentali non è assolutamente necessario, né appare ipotizzabile, ogni ulteriore indagine sull'elemento soggettivo". Trattasi di motivazione insindacabile da parte di questa Corte, atteso che nel reato di evasione dagli arresti domiciliari il dolo è generico e consiste nella consapevole violazione del divieto di lasciare il luogo di esecuzione della misura senza la prescritta autorizzazione, a nulla rilevando i motivi che hanno determinato la condotta dell'agente (Sez. 6, n. 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288 - 01).
2. Manifestamente infondata è anche la censura che deduce l'intervenuta prescrizione prima della sentenza di appello. Invero, il reato è contestato al 21 febbraio 2016 e risulta che il dibattimento di primo grado è stato sospeso per sessanta giorni su richiesta del difensore dell'imputato che aveva invocato un legittimo impedimento. Pertanto, al momento della pronuncia di appello (11 settembre 2023), non era ancora decorso il termine massimo di prescrizione, del reato, complessivamente pari a sette anni e otto mesi (sarebbe maturato solo il 21 ottobre 2023).
La manifesta infondatezza del primo motivo - e dunque la inammissibilità del ricorso - rende irrilevante l'eventuale prescrizione del reato intervenuta dopo la sentenza di appello. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle am