Cassation court dismisses appeal as inadmissible for reiterating appeal grounds and finding generic mitigating circumstances non-susceptible to review.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by D'Adamo Massimo inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. The appellant argued for the application of generic mitigating circumstances, but the court found the appeal grounds repetitive of the lower court's decision and unsupported by new evidence. The court ruled that the assessment of generic mitigating circumstances, including prior criminal records, is a factual judgment by the trial judge that cannot be reviewed on appeal unless contradictory.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 360 n. 1 lett. a) c.p.p.; Art. 133 cod. pen.: Appeals reiterating grounds already presented in the appeal are inadmissible, and the trial judge's assessment of generic mitigating circumstances based on prior records is a non-reviewable factual judgment in cassation proceedings.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ADAMO MASSIMO nato a COPERTINO il 08/03/1970 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di LECCEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di D'Adamo Massimo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché reiterativo dell'atto di appello, nonché manifestamente infondato;
Considerato che il ricorrente lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche e che, sul punto, la sentenza impugnata appare immune da censure, avendo correttamente posto a base della sua valutazione, oltre all'assenza di elementi favorevoli (peraltro neppure indicati dal ricorrente), anche i precedenti penali a carico dell'imputato. Trattasi di motivazione non sindacabile in sede di legittimità, atteso che in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen. (nel cui ambito assumono rilievo anche i precedenti penali a carico), considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (Sez. 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01);
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così d