Italian court dismisses appeal on resistance to public official, citing lack of concrete impediment requirement.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, rejecting the claim that the defendant's conduct did not constitute an obstacle to the official's duties. The court found the defendant's verbal threats and simulated punch integrated a clear threat under Article 337 of the Penal Code, noting that actual impediment is not required. Consequently, the appeal was dismissed as groundless and repetitive of lower court arguments.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; In cases of resistance to a public official, it is not necessary that the freedom of action of the official be concretely impeded, but it is sufficient that violence or a threat be used to oppose the performance of an official act.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GALDIERO ISACCO nato a CASERTA il 15/08/1977 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Galdiero Isacco; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che i motivi dedotti in relazione alla condanna per il reato di resistenza a pubblico ufficiale sono inammissibili perché manifestamente infondati e in larga parte reiterativi delle doglianze formulate in appello.
1. Con il primo motivo di ricorso viene contestato la configurabilità del delitto di cui all'art. 337 cod. pen. deducendosi che la condotta dell'imputato non avrebbe concretamente cagionato alcun ostacolo allo svolgimento dell'atto di ufficio. La censura è manifestamente infondata. Al riguardo, la Corte territoriale ha evidenziato come la condotta del ricorrente - che all'interno dell'istituto nel quale era detenuto rivolgeva all'Agente della Polizia penitenziaria l'espressione "oggi siamo proprio apposto, tu guarda un poco che squadra doveva capitarmi" e "ora prova a farmi rapporto, tanto prima o poi in sezione devi montare, anzi appena monti ti faccio vedere i flash" (simulando con la mano destra e il pugno chiuso un colpo all'altezza dello zigomo destro del pubblico ufficiale) - ha integrato una evidente minaccia correlata al compimento di un atto di ufficio.
Tale argomentazione risulta conforme al principio già affermato da questa Corte secondo cui in tema di resistenza a pubblico ufficiale, non è necessario, ai fini dell'integrazione del delitto, che sia concretamente impedita la libertà di azione del pubblico ufficiale, essendo sufficiente che si usi violenza o minaccia per opporsi al compimento di un atto dell'ufficio o del servizio, indipendentemente dall'esito, positivo o negativo, di tale azione e dall'effettivo verificarsi di un ostacolo al compimento degli atti indicati (così, Sez. 6, n. 5459 del 08/01/2020, Sortino, Rv. 278207 - 01).
2. Con il secondo motivo si è eccepito il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Il motivo, tuttavia, risulta aspecifico, a fronte della motivazione - non illogica - della Corte territoriale che richiamandosi alla decisione del Tribunale ha rilevato come non si rinvengono i presupposti per l'applicazione dell'art. 62 bis cod. pen., in ragione, da un lato, dei precedenti penali a carico - che evidenziano una sostanziale "impermeabilità" del prevenuto all'efficacia deterrente della sanzione penale - e, dall'altro lato, dell'assenza di elementi valutabili positivamente.
Risulta dunque rispettato il principio in base al quale in tema di attenuanti generiche, il giudice del merito esprime un giudizio di fatto, la cui motivazione è insindacabile in sede di legittimità, purché sia non contraddittoria e dia conto, anche richiamandoli, degli elementi, tra quelli indicati nell'art. 133 cod. pen., considerati preponderanti ai fini della concessione o dell'esclusione (ex multis, Sez 5, n. 43952 del 13/04/2017, Pettinelli, Rv. 271269 - 01). Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa d