Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to generic lack of convincing proof of crime without specific motivation defects.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal by Valentino Gabriele inadmissible and ordered him to pay procedural costs. The appellant requested the application of Article 129 of the Code of Criminal Procedure, arguing the lower court failed to provide convincing proof of the crime due to a motivation defect. The Court rejected this generic claim because it lacked concrete references to the specific points of the appeal act not evaluated by the second-instance judgment.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 391-ter cod. pen.; Art. 129 cod. proc. pen.: A cassation appeal alleging illegality of the appeal court's decision solely because it was motivated 'per relationem' to the first-instance decision is inadmissible without indicating specific points of the appeal act not evaluated.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
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Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: VALENTINO GABRIELE nato a NOLA il 17/08/1993 avverso la sentenza del 06/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Valentino Gabriele; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 391-ter cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.
Invero, a fronte dell'atto di appello, in cui si invocava esclusivamente la rideterminazione della pena in senso più favorevole rispetto a quanto inflitto in primo grado e il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, il ricorrente chiede a questa Corte l'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen. per l'insussistenza della prova convincente del fatto di reato, derivante dall'asserito vizio di motivazione consistente nel mero richiamo da parte della Corte di appello della decisione del Tribunale. Trattasi di deduzione del tutto generica e priva di concreti riferimenti alla motivazione concretamente adottata dalla sentenza impugnata.
Al riguardo, questa Corte ha già precisato che è inammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduca l'illegittimità della sentenza d'appello solo perché motivata "per relationem" alla decisione di primo grado, senza indicare i punti dell'atto di appello non valutati dalla decisione impugnata (Sez. n. 37352 del 12/03/2019, Marano, Rv. 277161 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d