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Ordinanza — n. 35621/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation Court dismisses appeal against aggravated recidivism sentencing as facts are legally binding.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35621/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Gennaro Apredda inadmissible, ordering him to pay court costs and a fine. Apredda challenged the lower court's conviction for robbery and resistance, arguing the court failed to exclude aggravated recidivism based on a prior offense. The Court rejected this, ruling that the temporal proximity and similarity of the crimes validly demonstrated increased dangerousness and guilt, making the sentencing decision unassailable in a review of legality.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 600 c.p.p.: When a prior conviction and the current offense share temporal proximity and qualitative homogeneity, the lower court's finding of aggravated recidivism constitutes a legally binding assessment of dangerousness that cannot be re-evaluated in a cassation proceeding.

Parole chiave

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aggravated recidivism robbery and resistance temporal proximity of crimes qualitative homogeneity of offenses review of legality unassailable lower court decision court costs and fines recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
Art. 600 c.p.p.
art. 337 cod. pen

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Pg c. Franco, Rv. 274782 - 01
Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Pg c. Franco, Rv. 274782 - 01).
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: APREDDA GENNARO (CUI 0679URQ) nato a NAPOLI il 03/10/2003 avverso la sentenza del 05/12/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Apredda Gennaro; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

Invero, l'imputato censura la sentenza impugnata esclusivamente in relazione alla mancata esclusione della contestata recidiva aggravata (reiterata e infraquinquennale). Sul punto, la Corte territoriale ha respinto il motivo di appello condividendo l'argomentazione del Tribunale che aveva evidenziato come la vicinanza nel tempo del precedente penale e l'omogeneità tra i relativi delitti (rapina impropria e resistenza, entrambi connotati da violenza alla persona) integravano indici sintomatici della maggiore pericolosità e colpevolezza dell'imputato, tali da giustificare l'applicazione della recidiva.

Tale motivazione, nella quale si sono presi in considerazione i diversi reati deducendosi - in considerazione della loro omogeneità e della vicinanza nel tempo - la prova di una significativa prosecuzione del processo delinquenziale già avviato non è illogica e, quindi, risulta insindacabile in sede di legittimità (cfr. Sez. 6, n. 56972 del 20/06/2018, Pg c. Franco, Rv. 274782 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P. Q. m. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Così d