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Ordinanza — n. 35620/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35620/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35620/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO PASQUALE nato a CASERTA il 12/05/1961 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Riccio Pasquale; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione.

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 35620/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

Parole chiave

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attenuazione della pena individualizzazione della commisurazione penale revisione della sentenza penale alleggerimento della pena gravità della pena riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RICCIO PASQUALE nato a CASERTA il 12/05/1961 avverso la sentenza del 25/01/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Riccio Pasquale; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione.

La Corte territoriale ha, in modo non illogico, ritenuto la sussistenza del delitto di resistenza a carico dell'imputato in considerazione della condotta posta in essere dal predetto che - come accertato nel giudizio di merito - alla guida della autovettura ha usato violenza e minaccia nei confronti degli operanti, percorrendo una via contromano e dandosi a precipitosa fuga per le strade del centro cittadino, così esponendo a pericolo non solo l'incolumità degli operanti che si ponevano al suo inseguimento, ma anche quella degli utenti della strada; in tal modo, ha rilevato la Corte territoriale, il ricorrente non si è limitato a non fermarsi all'alt dei Carabinieri ma ha concretamente ostacolato il controllo, anche in considerazione all'orario in cui è stato commesso il fatto (coincidente con gli orari di uscita degli studenti dalle scuole e di chiusura di alcuni uffici ed esercizi commerciali), creando pericolo per i pedoni e il traffico veicolare nonché per l'incolumità degli operanti.

Condotta, questa, che è consistita quindi in una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria e altrui incolumità, chiaramente rientrante nel concetto di resistenza a pubblico ufficiale (in termini, v. Sez. 2, n. 44869 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01). Ritenuto che manifestamente infondato è anche il secondo motivo di ricorso, con il quale si censura la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche; al riguardo, la motivazione della Corte di appello - che ne ha ritenuto insussistenti i presupposti alla luce della complessiva entità dei fatti, della negativa personalità dell'imputato, gravato da numerosi precedenti penali, anche specifici, e dell'assenza di elementi positivamente valutabili - non è illogica e dunque non può essere sindacata in sede di legittimità.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle am