Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35617/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35617/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35617/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SALVATORE nato a SARNO il 23/03/1997 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Bevilacqua Salvatore; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 35617/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

Parole chiave

Generato dall'IA
persecuzione determinante per la fuga motivi soggettivi successivi alla fuga aiuto all'evasione di detenuti uscita illegale dal paese diserzione saccheggio

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 337 cod. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BEVILACQUA SALVATORE nato a SARNO il 23/03/1997 avverso la sentenza del 20/02/2024 della CORTE APPELLO di SALERNOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Bevilacqua Salvatore; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità.

Invero, l'imputato eccepisce che la propria condotta - consistente nella mera fuga dai Carabinieri che gli avevano intimato l'alt - non può integrare il delitto di resistenza. Trattasi di deduzione del tutto generica e priva di concreti riferimenti alla motivazione concretamente adottata dalla sentenza impugnata che ha evidenziato come Bevilacqua "non si limitò a resistere passivamente agli agenti, che gli avevano intimato l'alt con i segnali acustici e lo inseguivano, ma pur di sottrarsi al controllo di p.g., in quanto privo della patente di guida, si diede ad una fuga spericolata e caratterizzata da manovre azzardate (consistite nel procedere a forte velocità, percorrendo strade caratterizzate dalla presenza di intersezioni), incurante del pericolo creato agli agenti che lo inseguivano ed agli altri veicoli che a quell'ora si trovavano per strada".

Condotta, questa, che quindi non si è esaurita in una mera "fuga", ma è consistita in una serie di manovre finalizzate ad impedire l'inseguimento, così ostacolando concretamente l'esercizio della funzione pubblica e inducendo negli inseguitori una percezione di pericolo per la propria e altrui incolumità, chiaramente rientrante nel concetto di resistenza a pubblico ufficiale (in termini, v. Sez. 2, n. 44869 del 17/10/2019, Besana, Rv. 277765 - 01). Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa delle ammende. Cos