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Ordinanza — n. 35616/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal claiming non-notification of appeal summons to one defense lawyer as inadmissible.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35616/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The court declared the appeal inadmissible because the alleged failure to notify the appeal summons to one defense lawyer was not raised during the appellate hearing. The appellant argued non-notification violated procedural rights, but the defense lawyer present at the hearing failed to object to the notification sent to both counsel. The court ruled that such nullities must be raised immediately in the appellate trial to remain valid, making a late claim in cassation untimely.

Regesto Legislator

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Art. 161 cod. proc. pen.; Art. 180 cod. proc. pen.: Nullities arising from the appeal phase must be raised during the appellate hearing; failure to do so precludes their assertion in cassation.

Parole chiave

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intermediate nullity appellate summons defense lawyer notification procedural defect cassation admissibility timely objection interim nullity condono delle spese procedurali

Disposizioni normative citate

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Art. 161 cod. proc. pen.
Invero, risulta che il predetto decreto relativo all'udienza dell'Il gennaio 2024, nella quale è stata emessa la sentenza impugnata, è stato notificato all'Avvocato Alessandro Gabrielli, in proprio, e al secondo difensore dell'imputato, Avvocato Corrado Faes, "ex art. 161 cod. proc. pen." e quindi per l'imputato.
Art. 180 cod. proc. pen.
e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez.
Art. 182 cod. proc. pen.
nella notifica del decreto di citazione in appello per omessa notifica a uno dei due difensori dell'imputato), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art.
art. 161 cod. proc. pen
Invero, risulta che il predetto decreto relativo all'udienza dell'Il gennaio 2024, nella quale è stata emessa la sentenza impugnata, è stato notificato all'Avvocato Alessandro Gabrielli, in proprio, e al secondo difensore dell'imputato, Avvocato Corrado Faes, "ex art. 161 cod. proc. pen." e quindi per l'imputato.
art. 182 cod. proc. pen
nella notifica del decreto di citazione in appello per omessa notifica a uno dei due difensori dell'imputato), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen.
art. 180 cod. proc. pen
e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa
Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano
pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZENI FRIEDRICH nato a BRUNICO il 14/05/1961 avverso la sentenza del 11/01/2024 della CORTE APPELLO SEZ.DIST. di BOLZANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Zeni Friedrich; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto dal ricorrente e relativo all'omessa notifica del decreto di citazione per il giudizio di appello a uno dei due difensori dell'imputato è inammissibile perché manifestamente infondato.

Invero, risulta che il predetto decreto relativo all'udienza dell'Il gennaio 2024, nella quale è stata emessa la sentenza impugnata, è stato notificato all'Avvocato Alessandro Gabrielli, in proprio, e al secondo difensore dell'imputato, Avvocato Corrado Faes, "ex art. 161 cod. proc. pen." e quindi per l'imputato. Peraltro, l'omissione oggetto del motivo di ricorso non venne rilevata dal difensore dell'imputato, Avvocato Faes, presente all'udienza di appello e che nella stessa che si è dichiarato sostituto dell'Avvocato Gabrielli (cfr. il verbale dell'udienza dell'Il gennaio 2024).

Questa Corte ha già evidenziato che, in materia di omessa notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello ad uno dei due difensori di fiducia dell'imputato, si configura una nullità a regime intermedio che deve essere eccepita in udienza dal difensore presente sicché la mancata proposizione dell'eccezione sana la nullità, a prescindere dal fatto che l'imputato, regolarmente citato, sia presente o meno (ex multis, Sez. 5, n. 55800 del 03/10/2018, Intoppa, Rv. 274620 - 01). Sotto altro profilo, va rilevato che le nullità a regime intermedio verificatesi nel corso della fase degli atti preliminari al giudizio di appello (quale quella relativa alla dedotta violazione dell'art. 161 cod. proc. pen. nella notifica del decreto di citazione in appello per omessa notifica a uno dei due difensori dell'imputato), essendo deducibili nei limiti di cui all'art. 182 cod. proc. pen. e rilevabili entro i termini indicati dall'art. 180 cod. proc. pen., devono essere tempestivamente eccepite nel corso di tale giudizio e non, per la prima volta, in sede di legittimità (Sez. 2, n. 46638 del 13/09/2019, D'Ano, Rv. 278002 - 01).

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta congrua - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle amme