Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35614/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35614/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35614/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMO FRANCESCO nato a GRAGNANO il 07/11/1976 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Raimo Francesco; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso - relativo alla determinazione della pena a seguito della "continuazione esterna" - risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

artt. 671 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35614/2024 — snpen · Corte di Cassazione: a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMO FRANCESCO nato a GRAGNANO il 07/11/1976 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Raimo Francesco; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso - relativo alla determinazione della pena a seguito della "continuazione esterna" - risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato.

Parole chiave

Generato dall'IA
adeguamento della pena revisione della sentenza penale sanzioni penali gravità della pena sanzione sostitutiva modalità di calcolo dell'ammenda

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
artt. 671 cod. proc. pen
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAIMO FRANCESCO nato a GRAGNANO il 07/11/1976 avverso la sentenza del 24/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Raimo Francesco; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto nel ricorso - relativo alla determinazione della pena a seguito della "continuazione esterna" - risulta inammissibile perché aspecifico e comunque manifestamente infondato.

Ritenuto che legittimamente la sentenza impugnata, procedendo in sede di giudizio di rinvio disposto da questa Corte, ha determinato la pena complessiva individuando quale reato più grave quello di cui all'art. 416 bis, commi da 1 a 5, cod. pen. [capo a) della precedente sentenza, passata in giudicato] per il quale era stata inflitta la pena di anni sette di reclusione (poi aumentata per la continuazione con ulteriori delitti oggetto di quel procedimento). Invero, questa Corte ha già chiarito che «in tema di reato continuato, il giudice della cognizione, chiamato a pronunciarsi sulla continuazione tra reati sottoposti al suo giudizio ed altri già giudicati con sentenza irrevocabile, al fine di determinare il reato più grave, può fare riferimento al criterio della pena, rispettivamente da irrogarsi e già irrogata, previsto dagli artt. 671 cod. proc. pen. e 187 disp. att. cod. proc. pen. per il giudice dell'esecuzione, onde apprezzarne e compararne la gravità» (Sez. 6, n. 29404 del 06/06/2018, Assinnato, Rv. 273447 - 01).

Nella specie per il reato suindicato è stata inflitta la pena maggiore e pertanto su di questa correttamente è stato operato l'aumento a titolo di continuazione per i reati giudicati dalla sentenza impugnata, aumento determinato nella misura di anni due, mesi due e giorni venti di reclusione. Rilevato che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.