Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35611/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35611/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35611/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUBELLI ANTONIO nato a NAPOLI il 15/09/1974 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Tubelli Antonio; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35611/2024 — snpen · Corte di Cassazione: La Corte territoriale ha, in modo non illogico, ritenuto la sussistenza del reato a carico dell'imputato in considerazione della condotta posta in essere dal predetto che non si è limitato, come dedotto nel ricorso, a trovarsi all'interno della vettura sul sedile anteriore del passeggero, ma è il soggetto che ha preso a noleggio l'auto utilizzata per commettere il reato e, nel corso di una telefonata con il fratello, ascoltata in diretta dagli operanti, non ha negato di "avere messo sotto le guardie", giustificandosi perché "non si sono qualificati".

Parole chiave

Generato dall'IA
partecipazione al reato reati contro le pubbliche comunicazioni responsabilità per incidente stradale agente di polizia contravvenzione alla circolazione pubblici ufficiali
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TUBELLI ANTONIO nato a NAPOLI il 15/09/1974 avverso la sentenza del 20/11/2023 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Tubelli Antonio; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui agli artt. 110 e 337 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto ed incentrati sulla denuncia del vizio di omessa motivazione che la lettura del provvedimento impugnato rivela essere completa e logicamente ineccepibile e dalla quale si evince l'insussistenza dei dedotti vizi di motivazione.

La Corte territoriale ha, in modo non illogico, ritenuto la sussistenza del reato a carico dell'imputato in considerazione della condotta posta in essere dal predetto che non si è limitato, come dedotto nel ricorso, a trovarsi all'interno della vettura sul sedile anteriore del passeggero, ma è il soggetto che ha preso a noleggio l'auto utilizzata per commettere il reato e, nel corso di una telefonata con il fratello, ascoltata in diretta dagli operanti, non ha negato di "avere messo sotto le guardie", giustificandosi perché "non si sono qualificati".

Sussiste dunque la responsabilità a titolo concorsuale nel delitto di resistenza che può consistere anche nel mero rafforzamento dell'altrui volontà aggressiva (da ultimo, Sez. 6, n. 13160 del 05/03/2020, Mierabile, Rv. 279030 - 01). Sotto altro profilo, la condotta contestata, consistita nel non fermarsi all'alt impartito dagli agenti operanti, investendo con l'autovettura uno di costoro che riportava lesioni personali, rientra chiaramente nel concetto di resistenza a pubblico ufficiale (in termini, v. Sez. 6, n. 7195 del 08/02/2013, Sema, Rv. 254721 - 01).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della cassa delle ammende. Co