Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35609/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35609/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35609/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA MARIO RAFFAELE nato a CASERTA il 18/11/1981 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dell'imputato De Luca Mario Raffaele; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 335 cod. pen. - così qualificata l'originaria imputazione rubricata sub art. 334 cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e reiterativi dei motivi di appello.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

art. 335 cod. pen, art. 334 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 35609/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 335 cod. pen. - così qualificata l'originaria imputazione rubricata sub art. 334 cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e reiterativi dei motivi di appello.

Parole chiave

Generato dall'IA
confisca di valori patrimoniali revoca del sequestro carcerazione cautelativa estratto del casellario giudiziale azione di risarcimento danni da sequestro sottrazione di cose sequestrate

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
art. 335 cod. pen
art. 334 cod. pen
- così qualificata l'originaria imputazione rubricata sub art. 334 cod. pen.
art. 62 bis cod. pen
La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 62 bis cod. pen.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA MARIO RAFFAELE nato a CASERTA il 18/11/1981 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dell'imputato De Luca Mario Raffaele; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 335 cod. pen. - così qualificata l'originaria imputazione rubricata sub art. 334 cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e reiterativi dei motivi di appello.

In particolare, il ricorrente di duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della dosimetria della pena. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. evidenziando, da un lato, l'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine e, dall'altro lato, che in senso negativo depongono il modus operandi e la totale assenza di segni di revisione critica; motivazione non illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Corretta è anche la motivazione con la quale si è confermata l'entità della pena irrogata in primo grado, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla circostanza che la pena detentiva - determinata in misura prossima alla media edittale (mesi quattro di reclusione, a fronte della pena "fino a sei mesi") - è congrua rispetto alla complessiva gravità del fatto e alla personalità recidivante dell'imputato, caratterizzata da "capacità delinquenziale, rilevata dalla sequenza dei giudicati esistenti a suo carico, che rivelano un'indole proclive al delitto e riottosa all'osservanza delle decisioni giurisdizionali"; così come adeguata - e quindi insindacabile da parte di questa Corte - risulta l'argomentazione della sentenza impugnata che ha confermato la recidiva applicata in primo grado indicando a sostegno di tale decisione la gravità del fatto, le modalità di esecuzione, la gravità delle violazioni dei doveri inerenti alla qualifica di custode giudiziale, l'intensità della colpa dell'imputato e la biografia criminale del predetto, segnata da un precedente specifico e da gravi reati contro il patrimonio.

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della (assa delle ammende