Ordinanza — n. 35609/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA MARIO RAFFAELE nato a CASERTA il 18/11/1981 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dell'imputato De Luca Mario Raffaele; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 335 cod. pen. - così qualificata l'originaria imputazione rubricata sub art. 334 cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e reiterativi dei motivi di appello.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 335 cod. pen, art. 334 cod. pen, art. 62 bis cod. pen; Ordinanza — n. 35609/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 335 cod. pen. - così qualificata l'originaria imputazione rubricata sub art. 334 cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e reiterativi dei motivi di appello.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DE LUCA MARIO RAFFAELE nato a CASERTA il 18/11/1981 avverso la sentenza del 13/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso dell'imputato De Luca Mario Raffaele; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 335 cod. pen. - così qualificata l'originaria imputazione rubricata sub art. 334 cod. pen. - non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e reiterativi dei motivi di appello.
In particolare, il ricorrente di duole del mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e della dosimetria della pena. La Corte di appello ha rigettato la richiesta di applicazione dell'art. 62 bis cod. pen. evidenziando, da un lato, l'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine e, dall'altro lato, che in senso negativo depongono il modus operandi e la totale assenza di segni di revisione critica; motivazione non illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Corretta è anche la motivazione con la quale si è confermata l'entità della pena irrogata in primo grado, avendo la Corte territoriale fatto riferimento alla circostanza che la pena detentiva - determinata in misura prossima alla media edittale (mesi quattro di reclusione, a fronte della pena "fino a sei mesi") - è congrua rispetto alla complessiva gravità del fatto e alla personalità recidivante dell'imputato, caratterizzata da "capacità delinquenziale, rilevata dalla sequenza dei giudicati esistenti a suo carico, che rivelano un'indole proclive al delitto e riottosa all'osservanza delle decisioni giurisdizionali"; così come adeguata - e quindi insindacabile da parte di questa Corte - risulta l'argomentazione della sentenza impugnata che ha confermato la recidiva applicata in primo grado indicando a sostegno di tale decisione la gravità del fatto, le modalità di esecuzione, la gravità delle violazioni dei doveri inerenti alla qualifica di custode giudiziale, l'intensità della colpa dell'imputato e la biografia criminale del predetto, segnata da un precedente specifico e da gravi reati contro il patrimonio.
Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della (assa delle ammende