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Ordinanza — n. 35605/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to waiver of appeal grounds via plea agreement.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35605/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without formalities because the defendant waived all appeal grounds through a plea agreement in the second instance. Although the defendant argued for a violation of sentencing guidelines regarding the second count, the court noted that the agreement on liability and guilt precluded raising further complaints in the cassation phase. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay court costs and a fine.

Regesto Legislator

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Art. 599 bis c.p.p.; Art. 129 c.p.p.; Art. 132, 133 c.p.; The conclusion of a plea agreement in the appeal phase regarding liability and guilt precludes the defendant from raising any further complaints, including those on sentencing, in the subsequent cassation judgment, with the sole exception of illegal sentencing.

Parole chiave

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plea agreement waiver of appeal cassation inadmissibility sentencing guidelines preclusive effect rinuncia al dibattimento orale revoca della sospensione condizionale ricusazione del pubblico ministero

Disposizioni normative citate

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Art. 599 bis c.p.p.
Art. 129 c.p.p.
Art. 132 c.p.
Art. 133 c.p.
Art. 337 c.p.
Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quello relativo alla pena irrogata per il capo b) dell'imputazione (art. 337 cod.
art. 599 bis cod. proc. pen
art. 129 cod. proc. pen
art. 337 cod. pen
Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quello relativo alla pena irrogata per il capo b) dell'imputazione (art. 337 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero
pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv.
Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: D'ALBORE VINCENZO nato a SANTA MARIA CAPUA VETERE il 07/11/1973 avverso la sentenza del 15/03/2024 della CORTE APPELLO di NAPOLIudita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso proposto da D'Albore Vincenzo; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che avverso la sentenza, emessa dalla Corte di appello di Napoli ex art. 599 bis cod. proc. pen., l'imputato ha proposto ricorso eccependo la violazione degli artt. 132 e 133 cod. pen., in punto di commisurazione della pena;

Ritenuto che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con procedura semplificata e senza formalità, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge. Invero, analogamente a quanto avviene nella rinuncia all'impugnazione, la definizione del procedimento con il concordato in appello, relativo a questioni, anche rilevabili d'ufficio, alle quali l'interessato abbia rinunciato in funzione dell'accordo sulla pena (e nel caso, in punto di responsabilità e colpevolezza ex art. 129 cod. proc. pen.) limita non solo la cognizione del giudice di secondo grado, ma ha effetti preclusivi sull'intero svolgimento processuale, ivi compreso il giudizio di legittimità (Sez. 5, n. 29243 del 04/06/2018, Casero, Rv. 273194).

Nel caso di specie risulta che l'imputato ha rinunciato a tutti i motivi di appello, ad esclusione di quello relativo alla pena irrogata per il capo b) dell'imputazione (art. 337 cod. pen.), concordando con il PG una riduzione della pena per detto reato nella misura poi irrogata dalla Corte di appello (mesi sei e giorni venti di reclusione). E' stato già rilevato che, in riferimento al "concordato in appello", l'accordo delle parti in ordine ai punti concordati implica la rinuncia a dedurre nel successivo giudizio di legittimità ogni diversa doglianza, anche se relativa a questione rilevabile di ufficio, con l'unica eccezione dell'irrogazione di una pena illegale (Sez. 6, n. 41254 del 04/07/2019, Leone, Rv. 277196 - 01).

Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Cos