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Ordinanza — n. 35603/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to mere grievances and repetition of lower court arguments.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35603/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Di Placido and Iezzi inadmissible, ordering them to pay court costs. The appellants argued against a conviction for violating an administrative seizure of a vehicle, claiming ignorance of the law and lack of criminal intent. The court rejected these claims as mere grievances and repetitions of arguments already decided by the appellate court, which had correctly established the requisite general intent for the offense.

Regesto Legislator

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Art. 334 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: Appeals in the interest of law are inadmissible if they consist of mere grievances or repeat arguments already examined and decided by the court of appeal.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility mere grievances rejection repetition of arguments administrative seizure violation general criminal intent sequestro del veicolo contratto di compravendita di veicoli detentore di veicolo

Disposizioni normative citate

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Art. 334 cod. pen.
La motivazione della Corte territoriale è dunque conforme al principio secondo cui per la punibilità del reato previsto dall'art. 334 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Anche il terzo motivo - con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. - è manifestamente infondato.
art. 334 cod. pen
La motivazione della Corte territoriale è dunque conforme al principio secondo cui per la punibilità del reato previsto dall'art. 334 cod. pen.
art. 131 bis cod. pen
Anche il terzo motivo - con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Kirov
è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario che grava sul bene e nella volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, in modo tale da impedire i controlli sul bene o l'esercizio dell'azione esecutiva (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Kirov, Rv.
Sez. 6, n. 2788 del 29/01/1974, 3ulianetti
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Testo completo

seguente ORDINANZA sui ricorsi proposti da: DI PLACIDO ELVIO DONATO nato a PENNE il 17/06/1957 IEZZI ANNALISA nato a TORINO DI SANGRO il 24/08/1962 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di L'AQUILAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso degli imputati Di Placido Elvio Donato e lezzi Annalisa; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci Ritenuto che i motivi dedotti nel ricorso avverso la condanna per il reato di cui all'art. 334 cod. pen. non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità, perché costituiti da mere doglianze in punto di fatto e reiterativi dei motivi di appello.

1. In particolare, con i primi due motivi i ricorrenti eccepiscono la non configurabilità del reato e comunque l'ignoranza inevitabile da parte dei predetti della legge penale circa i doveri incombenti sul custode del mezzo sottoposto a sequestro amministrativo. Su tali profili la sentenza impugnata ha - con motivazione adeguata e dunque insindacabile in sede di legittimità - rilevato che gli imputati erano perfettamente a conoscenza del provvedimento di sequestro dell'autovettura, intestato alla lezzi e della quale era stato nominato custode Di Placido, marito della predetta, e del conseguente vincolo di indisponibilità del mezzo, platealmente violato con la vendita della vettura.

La motivazione della Corte territoriale è dunque conforme al principio secondo cui per la punibilità del reato previsto dall'art. 334 cod. pen. è richiesto il dolo generico, consistente nella consapevolezza del vincolo giudiziario che grava sul bene e nella volontà di compiere atti contrari ai doveri di custodia, in modo tale da impedire i controlli sul bene o l'esercizio dell'azione esecutiva (Sez. 6, n. 25756 del 09/02/2017, Kirov, Rv. 270483 - 01). Né può rilevare l'ipotetica ignoranza delle disposizioni relative al sequestro amministrativo del mezzo, atteso che esse costituiscono elementi integratori della norma che punisce con sanzione penale la sottrazione o il danneggiamento di cose sottoposte al predetto vincolo (Sez. 6, n. 2788 del 29/01/1974, 3ulianetti, Rv. 088628 - 01).

2. Anche il terzo motivo - con il quale si censura la mancata applicazione dell'art. 131 bis cod. pen. - è manifestamente infondato. La sentenza impugnata - anche in questo caso in modo certamente non illogico - ha escluso la sussistenza dei relativi presupposti "atteso che i prevenuti disattendevano completamente i provvedimenti di sequestro amministrativo e confisca gravanti sul veicolo, che veniva sottratto per essere venduto alla sig.ra C.". Condotta in virtù della quale - non implausibilmente - si è esclusa la "particolare tenuità" del fatto di reato.

3. Infondato in modo manifesto è, infine, il quarto motivo di ricorso, relativo al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, la Corte di appello ha evidenziato l'assenza di elementi positivamente valutabili a tal fine, tenuto altresì conto dei numerosi precedenti penali a carico degli imputati; motivazione non illogica e quindi non sindacabile in sede di legittimità. Considerato che all'inammissibilità dell'impugnazione segue la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende, che si ritiene conforme a giustizia liquidare come in dispositivo. P. Q. M. Dichiara inammissibilít V ricorset. e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di tremila euro in favore della Cassa d