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Ordinanza — n. 35593/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35593/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35593/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREOLI MARCO nato a SANREMO il 10/04/1965 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Andreoli Marco; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. è inammissibile perché reiterativo dell'atto di appello e comunque manifestamente infondato.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35593/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 336, 337 e 341-bis cod. pen. è inammissibile perché reiterativo dell'atto di appello e comunque manifestamente infondato.

Parole chiave

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ammende per infrazione procedurale difetto formale di procedura condono delle spese procedurali notificazione elettronica notifica tardiva dei difetti tardivo pagamento delle spese
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ANDREOLI MARCO nato a SANREMO il 10/04/1965 avverso la sentenza del 17/10/2023 della CORTE APPELLO di GENOVAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ENRICO GALLUCCI; visti gli atti e la sentenza impugnata; dato avviso alle parti; esaminati i motivi del ricorso di Andreoli Marco; udita la relazione svolta dal consigliere Enrico Gallucci OSSERVA Rilevato che il motivo dedotto in relazione alla condanna per i reati di cui agli artt. 336, 337 e 341-bis cod. pen. è inammissibile perché reiterativo dell'atto di appello e comunque manifestamente infondato.

Invero, la difesa lamenta la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Sul punto, tuttavia, il ricorso non si confronta adeguatamente con la motivazione del provvedimento impugnato, il quale, con un ragionamento privo di fratture sul piano logico-giuridico, ha valorizzato, in senso ostativo alla mitigazione sanzionatoria, la presenza di elementi di segno negativo (i plurimi precedenti penali del ricorrente) e l'assenza di elementi positivi su cui fondare un giudizio prognostico favorevole, non potendosi valutare in tal senso quelli prospettati dalla difesa in relazione alla difficile condizione fisica del ricorrente (cfr. pag. 3 della sentenza impugnata).

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma - ritenuta congrua - di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così dec