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Ordinanza — n. 35589/2024 — snpen Generato dall'IA

Criminal appeal dismissed as inadmissible because the sole ground of attack was already fully examined by the lower court.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35589/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal filed by Francesco Muscolino inadmissible. The appellant challenged the lower court's finding of his conscious participation in an illegal act, arguing logical flaws in the reasoning. The court ruled that this specific ground of attack had already been thoroughly examined and rejected by the appellate judges with legally sound arguments, rendering the appeal unnecessary.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; An appeal is inadmissible if the sole ground of attack concerns a point of law or fact already fully examined and decided by the court of first instance.

Parole chiave

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criminal appeal inadmissibility exhaustion of grounds logical consistency review conscious participation art 616 code of criminal procedure mancata prova di parzialità difetto di motivazione censura formulata in modo carente

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MUSCOLINO FRANCESCO nato a TAORMINA il 30/12/1991 avverso la sentenza del 12/02/2024 della CORTE APPELLO di MESSINAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Francesco Muscolino avverso la sentenza in 5 epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché l'unica censura prospettata, afferente la tenuta logica e la corretta in diritti della motivazione spesa a sostegno della ritenuta consapevole partecipazione del ricorrente alla condotta illecita realizzata dal concorrente Damiano Mancari è stata già adeguatamente vagliata e disattesa dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche • rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso -in data 4 luglio 2024.