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Ordinanza — n. 35585/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35585/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35585/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERBETTI ANNUNZIATA nato a NAPOLI il 10/09/1988 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Annunziata Erbetti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure addotte non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondate quanto ai tratti costitutivi della resistenza e dell'oltraggio a pubblico ufficiale contestati e ritenuti senza incorrere in vizi logico o in erronee interpretazioni delle disposizioni di riferimento all'esito di una ricostruzione del fatto coerente alle emergenze acquisite; prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato rispetto alla recidiva contestata e ritenuta , al mancato riconoscimento delle generiche, alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ari 131 bis cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35585/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.

Parole chiave

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ricusazione del pubblico ministero attenuazione della pena attitudine all'integrazione rinuncia al dibattimento orale preclusione per tolleranza recidiva nell'infrazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ERBETTI ANNUNZIATA nato a NAPOLI il 10/09/1988 avverso la sentenza del 07/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Annunziata Erbetti avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché le censure addotte non sono consentite dalla legge in sede di legittimità in quanto manifestamente infondate quanto ai tratti costitutivi della resistenza e dell'oltraggio a pubblico ufficiale contestati e ritenuti senza incorrere in vizi logico o in erronee interpretazioni delle disposizioni di riferimento all'esito di una ricostruzione del fatto coerente alle emergenze acquisite; prive della puntuale enunciazione delle ragioni di diritto che lo giustificano e dei correlati congrui riferimenti alla motivazione dell'atto impugnato rispetto alla recidiva contestata e ritenuta , al mancato riconoscimento delle generiche, alla non applicabilità della causa di non punibilità di cui all'ari 131 bis cp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.