Criminal appeal dismissed for inadmissibility as generic arguments on sentencing excessiveness are inconsequential at the legitimacy stage.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Marco Seraglia's appeal inadmissible due to the generic and inconsequential nature of his arguments regarding sentencing excessiveness. Although the defense claimed the penalty was excessive and generic mitigating circumstances were not applied, the first instance had already recognized these mitigating factors and imposed the minimum statutory sentence. Consequently, the court ruled that these arguments lack any substantive basis for review at the stage of legitimacy.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 366 c.p.p.; Art. 367 c.p.p.: Arguments concerning the excessiveness of the penalty or the non-application of generic mitigating circumstances are inadmissible at the stage of legitimacy if the first instance has already recognized such circumstances and imposed the minimum statutory penalty.
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SERAGLIA MARCO nato a BOLOGNA il 07/06/1985 avverso la sentenza del 23/02/2024 della CORTE APPELLO di BOLOGNAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; RG 11162/24 - SERAGLIA MARCO OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché non consentito dalla legge in sede di legittimità. Im;ero, con un unico motivo di ricorso la difesa lamenta - peraltro in modo generico e apodittico - l'eccessività del trattamento sanzionatorio e la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche. ' Si tratta di motivi all'evidenza inconferenti atteso che già in primo grado al ricorrente sono state riconosciute le generiche ( ritenute equivalenti alla contestata recidiva), senza che l'appello contestato altrimenti la decisione ( in relazione al bilanciamento e alla recidiva); ha altresi applicato la pena nel minimo dettato per il reato di evasione contestato e ritenuto.
Da qui l'evidente inconsistenza dei motivi odierni. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuaii e della somma di euro tremila jn favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso i