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Ordinanza — n. 35582/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35582/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35582/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE FAUSTO nato a ACRI il 15/01/1974 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fausto Fiore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto in termini di manifesta infondatezza si contesta sia la possibilità di ritenere la perquisizione domiciliare effettuata ai sensi dell'ait 41 TULPS ritardata dalla condotta del ricorrente quale attività estranea al novero di quelle considerate dall'ad 340 cp, tesi all'evidenza erronea in punto di diritto; sia la stessa configurabilità del reato in questione per l'assenza di un effettivo turbamento della relativa attività di servizio a fronte della accertata e puntualmente argomentata apprezzabile alterazione correlata alla condotta del ricorrente; sia infine la mancata applicazione della causa di non punibilità ex ad 131 bis cp avendo la Corte del merito, con argomentazioni sintetiche ma puntuali e lineari, dato conto del disvalore oggettivo del fatto e di una intensità del dolo non compatibili con la tenuità dell'offesa rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35582/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.

Parole chiave

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reati contro i doveri di servizio ritardo del ministero pubblico impedimento di un atto dell'autorità competenza del pubblico ministero ricusazione del pubblico ministero controinterrogatorio del ministero pubblico

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FIORE FAUSTO nato a ACRI il 15/01/1974 avverso la sentenza del 26/10/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Fausto Fiore avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto in termini di manifesta infondatezza si contesta sia la possibilità di ritenere la perquisizione domiciliare effettuata ai sensi dell'ait 41 TULPS ritardata dalla condotta del ricorrente quale attività estranea al novero di quelle considerate dall'ad 340 cp, tesi all'evidenza erronea in punto di diritto; sia la stessa configurabilità del reato in questione per l'assenza di un effettivo turbamento della relativa attività di servizio a fronte della accertata e puntualmente argomentata apprezzabile alterazione correlata alla condotta del ricorrente; sia infine la mancata applicazione della causa di non punibilità ex ad 131 bis cp avendo la Corte del merito, con argomentazioni sintetiche ma puntuali e lineari, dato conto del disvalore oggettivo del fatto e di una intensità del dolo non compatibili con la tenuità dell'offesa rivendicata dalla difesa; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.