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Ordinanza — n. 35581/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35581/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35581/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERACE ROBERTO nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 23/02/1984 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 RG 10924/24 - IERACE ROBERTO OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché meramente reiterativo dell'atto di appello nonché, nel complesso, manifestamente infondato. Con l'unico motivo di ricorso la difesa prospetta l'insussistenza dell'evasione perché il luogo dove il ricorrente è stato sorpreso dagli operanti di polizia giudiziaria - cioè il ballatoio prospiciente la sua abitazione - sarebbe da qualificarsi come pertinenza dell'abitazione stessa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35581/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Un luogo, dunque, dove il ricorrente sarebbe stato pienamente autorizzato a trovarsi. Tale prospettazione risulta innanzitutto contraria alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che esclude dalla nozione di abitazione le aree condominiali come i ballatoi (ex multís, Sez. 6, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744). In punto di fatto, poi, occorre considerare che la sentenza di appello ha dato conto del fatto che il ricorrente sia stato visto dagli operanti dirigersi verso l'uscita dello stabile e che, dunque, la sua presenza sul ballatoio fosse un tentativo maldestro di simulare una giustificazione per la sua condotta.

Parole chiave

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evasione all'obbligo di contribuzione domanda d'asilo di rom eccezione "in house" aiuto all'evasione di detenuti azione diretta all'esclusione dalla comunione dei comproprietari pagamento del canone di locazione
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: IERACE ROBERTO nato a CHIARAVALLE CENTRALE il 23/02/1984 avverso la sentenza del 25/09/2023 della CORTE APPELLO di CATANZAROdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 RG 10924/24 - IERACE ROBERTO OSSERVA Il motivo dedotto in relazione alla condanna per il reato di evasione è inammissibile perché meramente reiterativo dell'atto di appello nonché, nel complesso, manifestamente infondato. Con l'unico motivo di ricorso la difesa prospetta l'insussistenza dell'evasione perché il luogo dove il ricorrente è stato sorpreso dagli operanti di polizia giudiziaria - cioè il ballatoio prospiciente la sua abitazione - sarebbe da qualificarsi come pertinenza dell'abitazione stessa.

Un luogo, dunque, dove il ricorrente sarebbe stato pienamente autorizzato a trovarsi. Tale prospettazione risulta innanzitutto contraria alla consolidata giurisprudenza di legittimità, che esclude dalla nozione di abitazione le aree condominiali come i ballatoi (ex multís, Sez. 6, n. 13825 del 17/02/2017, Rv. 269744). In punto di fatto, poi, occorre considerare che la sentenza di appello ha dato conto del fatto che il ricorrente sia stato visto dagli operanti dirigersi verso l'uscita dello stabile e che, dunque, la sua presenza sul ballatoio fosse un tentativo maldestro di simulare una giustificazione per la sua condotta.

Si tratta di una ricostruzione che la difesa non è riuscita a disarticolare e che ha correttamente condotto il giudice di merito a confermare la condanna già emessa in primo grado. Il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così