Ordinanza — n. 35580/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHIF EDEM CUI 064F719 nato a VERONA il 19/12/2001 avverso la sentenza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di VERONAdateravVi-ger~,— udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dhif Edem avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto ché, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, solo in termini di mera apparenza, affermate ma non precisate violazioni di legge o errori nella qualificazione del fatto, o si adducano vizi della motivazione quanto alla mancata verifica di cause di non punibilità ex ad 129 cpp profili o nella determinazione della misura della pena, trattandosi di censure estranee ai motivi di ricorso in cassazione assentiti dall'ad 448, comma 2 bis cpp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
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Generato dall'IAOrdinanza — n. 35580/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DHIF EDEM CUI 064F719 nato a VERONA il 19/12/2001 avverso la sentenza del 12/02/2024 del TRIBUNALE di VERONAdateravVi-ger~,— udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Dhif Edem avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto ché, in tema di impugnazione della sentenza di patteggiamento, deve ritenersi inammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza applicativa della pena con cui si deduca, come nel caso di specie, solo in termini di mera apparenza, affermate ma non precisate violazioni di legge o errori nella qualificazione del fatto, o si adducano vizi della motivazione quanto alla mancata verifica di cause di non punibilità ex ad 129 cpp profili o nella determinazione della misura della pena, trattandosi di censure estranee ai motivi di ricorso in cassazione assentiti dall'ad 448, comma 2 bis cpp; rilevato che all'inammissibilità del ricorso, dichiarata de plano ai sensi dell'art. 610, comma 5- bis cod.proc.pen. fanno seguito le pronunce di cui all'art. 616 dello stesso codice;
PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al Pagamento delle spese processuali e della somma cii euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso HO-T:maggio 2074, Li LLY:-í Il Consigliere estensore Il Preside