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Ordinanza — n. 35576/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35576/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35576/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOMMA STEFANO nato a RHO il 23/05/1988 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Somma avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre, che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto rigiardo alla indifferenza del contegno tenuto dal Torrese rispetto alla configurabilità del reato contestato, in ordine alle valutazioni spese a sostegno del dolo, in punto di lineare ricostruzione della vicenda in fatto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35576/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali motivi di revisione riapertura della pratica impedimenti all'allontanamento riesame del decreto espulsione procedure di ricorso

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SOMMA STEFANO nato a RHO il 23/05/1988 avverso la sentenza del 26/01/2024 della CORTE APPELLO di MILANOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Stefano Somma avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché replica profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre, che immuni da manifeste incongruenze logiche avuto rigiardo alla indifferenza del contegno tenuto dal Torrese rispetto alla configurabilità del reato contestato, in ordine alle valutazioni spese a sostegno del dolo, in punto di lineare ricostruzione della vicenda in fatto rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.