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Ordinanza — n. 35573/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35573/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35573/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARHOUMI BILEL nato il 22/09/1985 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 10651/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata oltre che generica. Considerato, invero, che il giudice del gravarne ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Regesto Legislator

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art. 337 cod. pen; Ordinanza — n. 35573/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10651/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata oltre che generica. Considerato, invero, che il giudice del gravarne ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Parole chiave

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censura costituzionale controllo della commisurazione della pena persecuzione dei Tamil ricusazione del pubblico ministero cancellazione dall'albo avvocati disobbedienza alla decisione dell'autorità

Disposizioni normative citate

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art. 337 cod. pen
10651/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BARHOUMI BILEL nato il 22/09/1985 avverso la sentenza del 20/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 10651/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata oltre che generica. Considerato, invero, che il giudice del gravarne ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio irrogato dal Tribunale (cfr. pag. 2 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere