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Ordinanza — n. 35572/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal as inadmissible due to manifestly unfounded criticism of sentencing logic.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35572/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible and ordered the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant challenged a second-instance conviction for the crime in Article 337 of the Penal Code, arguing against the sentence's logic. The court rejected this claim because the lower court had provided a logical, coherent, and specific justification regarding the appropriateness of the sanction and the denial of generic mitigating circumstances.

Regesto Legislator

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Art. 337 cod. pen.; Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal is inadmissible if it concerns a manifestly unfounded criticism of the lower court's reasoning on sentencing appropriateness and the application of mitigating circumstances.

Parole chiave

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inadmissible appeal manifestly unfounded sentencing logic generic mitigating circumstances Article 337 Penal Code procedural costs Cassa delle ammende motivazione inadeguata delle censure costituzionali

Disposizioni normative citate

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Art. 337 cod. pen.
10628/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata.
Art. 360, para. 1, lett. a) c.p.p.
art. 337 cod. pen
10628/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CORONA SIMONE nato a ROMA il 16/07/1987 avverso la sentenza del 29/11/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; e R.G.N. 10628/24 OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto con il ricorso in relazione alla sentenza di condanna per il reato di cui all'art. 337 cod. pen. è inammissibile perché avente ad oggetto una censura manifestamente infondata. Considerato, invero, che il giudice del gravame ha motivato in maniera logica, coerente e puntuale con riferimento alla congruità del trattamento sanzionatorio ed, in modo particolare, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (cfr. pagg. 3 e 4 della sentenza impugnata).

Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere