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Ordinanza — n. 35571/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35571/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35571/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO ARIAS FELIPE nato il 27/03/1954 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Arias Felipe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo si dubita della legittimità costituzionale dell'alt 581, comma 1 quater cpp evocando parametri di riferimento rispetto ai quali questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione ( Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285900) e ancor più a monte, omettendo di argomentare sulla rilevanza in se della questione rispetto alla regiudicanda, atteso che non risulta il ricorrente sia stato giudicato in assenza e che anzi la definizione del rito nelle forme dell'abbreviato consente di ritenere che nel caso difetti tale presupposto applicativo della norma indubbiata Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Rv. 286208); con il secondo si lamenta un asserito difetto di motivazione rispetto ai rilievi prospettati in appello senza minimamente confrontarsi con il tenore della decisione gravata che contiene una puntuali e lineari risposte argomentative ai motivi di gravame; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35571/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285900) e ancor più a monte, omettendo di argomentare sulla rilevanza in se della questione rispetto alla regiudicanda, atteso che non risulta il ricorrente sia stato giudicato in assenza e che anzi la definizione del rito nelle forme dell'abbreviato consente di ritenere che nel caso difetti tale presupposto applicativo della norma indubbiata Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Rv. 286208); con il secondo si lamenta un asserito difetto di motivazione rispetto ai rilievi prospettati in appello senza minimamente confrontarsi con il tenore della decisione gravata che contiene una puntuali e lineari risposte argomentative ai motivi di gravame; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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eccezione di incostituzionalità censura costituzionale domicilio eletto costituzionalità delle leggi ricorso costituzionale all'estero contenzioso elettorale

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: FRANCO ARIAS FELIPE nato il 27/03/1954 avverso la sentenza del 19/10/2023 della CORTE APPELLO di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Franco Arias Felipe avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i motivi prospettati non sono consentiti dalla legge in sede di legittimità in quanto con il primo si dubita della legittimità costituzionale dell'alt 581, comma 1 quater cpp evocando parametri di riferimento rispetto ai quali questa Corte ha già ritenuto manifestamente infondata la questione ( Sez. 6, n. 3365 del 20/12/2023, dep. 2024, Rv. 285900) e ancor più a monte, omettendo di argomentare sulla rilevanza in se della questione rispetto alla regiudicanda, atteso che non risulta il ricorrente sia stato giudicato in assenza e che anzi la definizione del rito nelle forme dell'abbreviato consente di ritenere che nel caso difetti tale presupposto applicativo della norma indubbiata Sez. 2, n. 13714 del 08/03/2024, Rv. 286208); con il secondo si lamenta un asserito difetto di motivazione rispetto ai rilievi prospettati in appello senza minimamente confrontarsi con il tenore della decisione gravata che contiene una puntuali e lineari risposte argomentative ai motivi di gravame; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024