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Ordinanza — n. 35569/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35569/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35569/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHALI MONAAM nato il 31/12/1977 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 10555/24 FtAHALI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che risulta congrua, non illogica e immune da vizi prospettabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerando a tal fine ostativa la circostanza che il ricorrente avesse posto in essere tre episodi di evasione nonché l'indefinita durata dell'allOnta na me nto;

Regesto Legislator

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art. 385 cod. pen, art. 131-bis cod. pen; Ordinanza — n. 35569/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10555/24 FtAHALI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che risulta congrua, non illogica e immune da vizi prospettabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerando a tal fine ostativa la circostanza che il ricorrente avesse posto in essere tre episodi di evasione nonché l'indefinita durata dell'allOnta na me nto;

Parole chiave

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ordine di demolizione opposizione al precetto esecutivo annullamento del lodo arbitrale condono delle spese procedurali abbandono definitivo del procedimento impugnazione della cancellazione

Disposizioni normative citate

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art. 385 cod. pen
10555/24 FtAHALI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod.
art. 131-bis cod. pen
pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che risulta congrua, non illogica e immune da vizi prospettabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RAHALI MONAAM nato il 31/12/1977 avverso la sentenza del 21/11/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; R.G.N. 10555/24 FtAHALI OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile in quanto manifestamente infondato; Considerato, invero, che risulta congrua, non illogica e immune da vizi prospettabili in sede di legittimità la motivazione con cui la Corte d'appello ha escluso l'applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., considerando a tal fine ostativa la circostanza che il ricorrente avesse posto in essere tre episodi di evasione nonché l'indefinita durata dell'allOnta na me nto;

Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inamì-nissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/