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Ordinanza — n. 35568/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35568/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35568/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTLIB HICHAM (CUI 04333PK) nato il 14/12/1974 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 R.G.N. 10536/24 BOUTLIB (C.U.I. 04333PK) OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 635 cod. pen., è inammissibile in quanto avente ad oggetto censure manifestamente infondate perche la sentenza gravata , in relazione alla recidiva e al mancato ricono scimento delle generiche, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali temi così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35568/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10536/24 BOUTLIB (C.U.I. 04333PK) OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 635 cod. pen., è inammissibile in quanto avente ad oggetto censure manifestamente infondate perche la sentenza gravata , in relazione alla recidiva e al mancato ricono scimento delle generiche, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali temi così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

Parole chiave

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motivazione inadeguata delle censure costituzionali motivi di cassazione recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale cancellazione dall'albo avvocati procedura di ricusazione
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BOUTLIB HICHAM (CUI 04333PK) nato il 14/12/1974 avverso la sentenza del 13/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 R.G.N. 10536/24 BOUTLIB (C.U.I. 04333PK) OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per i reati di cui agli artt. 337, 582 e 635 cod. pen., è inammissibile in quanto avente ad oggetto censure manifestamente infondate perche la sentenza gravata , in relazione alla recidiva e al mancato ricono scimento delle generiche, appare sorretta da sufficiente e non illogica motivazione e da adeguato esame delle deduzioni difensive su tali temi così da rendere il relativo giudizio di merito non censurabile in questa sede Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/