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Ordinanza — n. 35565/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35565/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35565/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAZ BERARDI NIKHOLAS ASSIS nato il 10/06/1996 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Braz Berardi Nikholas Assis avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rispetto alla contestata sussistenza del dolo mentre il terzo motivo risulta subordinato alla fondatezza dei primi due sicchè, negata quest'ultima, lo stesso perde rilievo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35565/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 616 cod. proc. pen.

Parole chiave

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reiterazione di reati penali motivi di cassazione pluralità di motivazioni motivazione inadeguata delle censure costituzionali concorso di motivi di sospensione riesame dell'entità pena

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BRAZ BERARDI NIKHOLAS ASSIS nato il 10/06/1996 avverso la sentenza del 15/02/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Braz Berardi Nikholas Assis avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché i primi due motivi sono meramente riproduttivi di profili di censura già adeguatamente vagliati e disattesi dai giudici del merito con argomenti giuridicamente corretti, puntuali rispetto al portato delle doglianze difensive, coerenti con riguardo alle emergenze acquisite oltre che immuni da manifeste incongruenze logiche rispetto alla contestata sussistenza del dolo mentre il terzo motivo risulta subordinato alla fondatezza dei primi due sicchè, negata quest'ultima, lo stesso perde rilievo; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data giugr eti i.uG(,(CD „T.A2c4