Ordinanza — n. 35563/2024 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IAa seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNACCHIO GIOVANNI nato a CASERTA il 25/07/1994 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA 7 R.G.N. 10449/24 PENNACCHIO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato, atteso che la giustificazione resa a sostegno della pena irrogata appare immune da vizi sindacabili in sede di legittimità alla luce de puntuale riferimento ai precedenti del ricorrente e alle modalità del fatto, argomentazioni rimaste peraltro estranee alla formulazione di puntuali rilievi critici svolti con l'impugnazione;
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 385 cod. pen; Ordinanza — n. 35563/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 10449/24 PENNACCHIO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato, atteso che la giustificazione resa a sostegno della pena irrogata appare immune da vizi sindacabili in sede di legittimità alla luce de puntuale riferimento ai precedenti del ricorrente e alle modalità del fatto, argomentazioni rimaste peraltro estranee alla formulazione di puntuali rilievi critici svolti con l'impugnazione;
Parole chiave
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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: PENNACCHIO GIOVANNI nato a CASERTA il 25/07/1994 avverso la sentenza del 20/10/2022 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA 7 R.G.N. 10449/24 PENNACCHIO OSSERVA Ritenuto che il motivo dedotto nel ricorso, afferente alla condanna del ricorrente per il reato di cui all'art. 385 cod. pen., è inammissibile in quanto generico e, comunque, manifestamente infondato, atteso che la giustificazione resa a sostegno della pena irrogata appare immune da vizi sindacabili in sede di legittimità alla luce de puntuale riferimento ai precedenti del ricorrente e alle modalità del fatto, argomentazioni rimaste peraltro estranee alla formulazione di puntuali rilievi critici svolti con l'impugnazione;
Ritenuto che il ricorso deve pertanto essere dichiarato inammissibile, con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 04/0