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Ordinanza — n. 35560/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35560/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35560/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILERNIA GIANNI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 22/02/1983 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianni Antonio Dilernia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che' il ricorso è inammissibile perché l'intempestivo deposito delle conclusioni scritte dal parte della Procura Generale nel giudizio cartolare di appello da corpo ad una nullità a regime intermedio (sempre che la difesa dia concretezza alla lamentata lesione delle relative prerogative difensive), nullità che andava prospettata tramite le conclusioni di pertinenza della parte assertivamente pretermessa mentre nel caso risulta addotta, tardivamente, solo con il ricorso di legittimità (Sez. 5 , Sentenza n. 10864 del 01/02/2024, Rv. 286087), laddove come nella specie, le dette conclusioni siano state comunicate dalla Cancelleria al difensore in termini utili alla formulazione della relativa contestazione (nel caso non è contestato che l'invio è stato effettuato in termini tali da consentire al difensore di sollevare la relativa eccezione nel termine ultimo per il deposito delle proprie conclusioni); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35560/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.

Parole chiave

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eccezioni processuali tardive tempestività dell'inoltro impugnabilità di decisioni incidentali ricorso per cassazione allegazioni insufficientemente motivate motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DILERNIA GIANNI ANTONIO nato a CERIGNOLA il 22/02/1983 avverso la sentenza del 13/04/2023 della CORTE APPELLO di BARIdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Gianni Antonio Dilernia avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che' il ricorso è inammissibile perché l'intempestivo deposito delle conclusioni scritte dal parte della Procura Generale nel giudizio cartolare di appello da corpo ad una nullità a regime intermedio (sempre che la difesa dia concretezza alla lamentata lesione delle relative prerogative difensive), nullità che andava prospettata tramite le conclusioni di pertinenza della parte assertivamente pretermessa mentre nel caso risulta addotta, tardivamente, solo con il ricorso di legittimità (Sez. 5 , Sentenza n. 10864 del 01/02/2024, Rv. 286087), laddove come nella specie, le dette conclusioni siano state comunicate dalla Cancelleria al difensore in termini utili alla formulazione della relativa contestazione (nel caso non è contestato che l'invio è stato effettuato in termini tali da consentire al difensore di sollevare la relativa eccezione nel termine ultimo per il deposito delle proprie conclusioni); rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.