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Ordinanza — n. 35557/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35557/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35557/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRANCONE RINALDO nato a TORTORETO il 07/08/1937 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 30/01/2024 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdvTT di; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 rilevato che:Rinaldo Marrancone, per il tramite del proprio difensore, ha impugnato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze con il quale è stato dichiarato inammissibile con procedura "de plano", a norma dell'art. 410, comma 2, cod. proc. pen., l'opposizione all'archiviazione da lui proposta nel procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 323, cod. pen. rilevato che con il ricorso, in estrema sintesi, si contrasta la corretta valutazione resa riguardo ai presupposti normativi della ritenuta inammissibilità dell'opposizione; ritenuto che si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione; ritenuto, ancora, che a norma dell'art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione è nullo, se il giudice dichiara l'opposizione inammissibile al di fuori dei casi di inosservanza del precedente articolo 410, comma 1, e cioè nell'ipotesi di omessa indicazione, da parte dell'opponente, dell'oggetto dell'investigazione suppletiva richiesta e dei relativi elementi di prova e che la stessa disposizione, al successivo comma 3, stabilisce però che, in questo come negli altri casi di nullità previsti dai precedenti commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, il quale provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, ma previo avviso ad esse, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione, con la possibilità per le stesse di presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza; ritenuto che in ragione di quanto sopra, il presente ricorso dev'essere qualificato come reclamo, in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825).

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35557/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 410, comma 2, cod. proc. pen., l'opposizione all'archiviazione da lui proposta nel procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 323, cod. pen. rilevato che con il ricorso, in estrema sintesi, si contrasta la corretta valutazione resa riguardo ai presupposti normativi della ritenuta inammissibilità dell'opposizione; ritenuto che si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione; ritenuto, ancora, che a norma dell'art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione è nullo, se il giudice dichiara l'opposizione inammissibile al di fuori dei casi di inosservanza del precedente articolo 410, comma 1, e cioè nell'ipotesi di omessa indicazione, da parte dell'opponente, dell'oggetto dell'investigazione suppletiva richiesta e dei relativi elementi di prova e che la stessa disposizione, al successivo comma 3, stabilisce però che, in questo come negli altri casi di nullità previsti dai precedenti commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, il quale provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, ma previo avviso ad esse, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione, con la possibilità per le stesse di presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza; ritenuto che in ragione di quanto sopra, il presente ricorso dev'essere qualificato come reclamo, in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825).

Parole chiave

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decisione di non sollevare obiezioni opposizione legittimazione a contestare licenza intervenuta prescrizione motivi di cassazione eccezione di incostituzionalità
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: MARRANCONE RINALDO nato a TORTORETO il 07/08/1937 parte offesa nel procedimento c/ IGNOTI avverso il decreto del 30/01/2024 del GIP TRIBUNALE di FIRENZEdvTT di; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO' RADDUSA; 7 rilevato che:Rinaldo Marrancone, per il tramite del proprio difensore, ha impugnato il decreto del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Firenze con il quale è stato dichiarato inammissibile con procedura "de plano", a norma dell'art. 410, comma 2, cod. proc. pen., l'opposizione all'archiviazione da lui proposta nel procedimento avviato dalla Procura della Repubblica presso quel Tribunale a carico di ignoti per il delitto di cui all'art. 323, cod. pen. rilevato che con il ricorso, in estrema sintesi, si contrasta la corretta valutazione resa riguardo ai presupposti normativi della ritenuta inammissibilità dell'opposizione; ritenuto che si procede a norma dell'art. 610, comma 5 -bis, cod. proc. pen., trattandosi di ricorso proposto contro un provvedimento non impugnabile per cassazione; ritenuto, ancora, che a norma dell'art. 410-bis, comma 1, cod. proc. pen., il decreto di archiviazione è nullo, se il giudice dichiara l'opposizione inammissibile al di fuori dei casi di inosservanza del precedente articolo 410, comma 1, e cioè nell'ipotesi di omessa indicazione, da parte dell'opponente, dell'oggetto dell'investigazione suppletiva richiesta e dei relativi elementi di prova e che la stessa disposizione, al successivo comma 3, stabilisce però che, in questo come negli altri casi di nullità previsti dai precedenti commi 1 e 2, l'interessato, entro quindici giorni dalla conoscenza del provvedimento, può proporre reclamo innanzi al tribunale in composizione monocratica, il quale provvede con ordinanza non impugnabile, senza intervento delle parti interessate, ma previo avviso ad esse, almeno dieci giorni prima, dell'udienza fissata per la decisione, con la possibilità per le stesse di presentare memorie non oltre il quinto giorno precedente l'udienza; ritenuto che in ragione di quanto sopra, il presente ricorso dev'essere qualificato come reclamo, in conformità al principio generale della conservazione degli atti giuridici e del "favor impugnationis", con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (Sez. 5, n. 354 del 30/09/2021, dep. 2022, Sonaro, Rv. 282825).

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione della persona offesa come reclamo ai sensi dell'art. 410-bis, cod. proc. pen., dispone la trasmissione degli atti al Tribunale di Fire ze. Così deciso il 4 luglio 2024 Il Consigliere estensore