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Ordinanza — n. 35550/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35550/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35550/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMILLERI PIETRO nato a CALTANISSETTA il 28/04/1995 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Cammilleri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta il giudizio di responsabilità legato alla contestata resistenza ex art 337 cp contrastando la ricostruzione del fatto operata dalle due sentenze di merito senza prospettare un effettivo travisamento delle emergenze probatorie che di contro risultano puntualmente e coerentemente valorizzate nel sostenere la oggettiva pericolosità della fuga realizzata dall'imputato alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi e in considerazione delle condizioni di spazio e tempo che caratterizzarono le manovre realizzate dall'imputato nel corso del relativo inseguimento; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Ordinanza — n. 35550/2024 — snpen · Corte di Cassazione: Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.

Parole chiave

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valutazione del rischio di fuga prova del rischio persecuzione motivi soggettivi successivi alla fuga abbandono di persone minaccia non comprovata elemento costitutivo del rischio

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: CAMMILLERI PIETRO nato a CALTANISSETTA il 28/04/1995 avverso la sentenza del 18/12/2023 della CORTE APPELLO di CALTANISSETTAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere BENEDETTO PATERNO RADDUSA; letto il ricorso proposto nell'interesse di Pietro Cammilleri avverso la sentenza in epigrafe; esaminati gli atti e il provvedimento impugnato; ritenuto che il ricorso è inammissibile perché contesta il giudizio di responsabilità legato alla contestata resistenza ex art 337 cp contrastando la ricostruzione del fatto operata dalle due sentenze di merito senza prospettare un effettivo travisamento delle emergenze probatorie che di contro risultano puntualmente e coerentemente valorizzate nel sostenere la oggettiva pericolosità della fuga realizzata dall'imputato alla luce delle dichiarazioni rese dai testi escussi e in considerazione delle condizioni di spazio e tempo che caratterizzarono le manovre realizzate dall'imputato nel corso del relativo inseguimento; rilevato che all'inammissibilità del ricorso conseguono le pronunce di cui all'art. 616 cod. proc. pen.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso in data 4 luglio 2024.