Criminal appeal dismissed for inadmissibility due to non-justiciable assertion of sentencing discretion regarding minimum penalty deviation.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared Michele Abbinante's appeal inadmissible de plano because it relied on non-justiciable grounds. The appellant challenged the final sentence of four months and fourteen days for resistance and injuries, arguing a significant deviation from the statutory minimum. The court rejected this as a mere assertion of a discretionary error in sentencing that falls outside the scope of appellate review.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 444 c.p.p.; Art. 337, 582 c.p.: An appeal challenging a criminal sentence based on a discretionary deviation from the statutory minimum penalty is inadmissible if it constitutes a non-justiciable assertion of a procedural flaw rather than a substantive error reviewable on appeal.
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ABBINANTE MICHELE nato a BARI il 17/09/1977 avverso la sentenza del 03/06/2024 del TRIBUNALE di BARIdato avy.do alle parti; udita la relazione svolta dal Presidente EMILIA ANNA GIORDANO; visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso di Michele Abbinante; udita la relazione svolta dal consigliere Emilia Anna Giordano Ritenuto che il ricorso di Michele Abbinante, avverso la sentenza pronunziata ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. in relazione ai reati di cui agli artt. 337 e 582 cod. pen., deve essere dichiarato inammissibile, con procedura de plano, perché proposto per motivi non consentiti dalla legge e, quindi, non deducibili, afferenti alla illegalità della pena per il sensibile scostamento dal minimo della pena previsto per il reato di resistenza.
All'imputato, a sua richiesta, è stata applicata la pena finale di mesi quattro e giorni quattordici di reclusione, pena che, all'evidenza, non è inficiata da illegalità: il ricorso è, pertanto, proposto per motivi non deducibili perché meramente assertivi di un vizio che non è prospettabile con riferimento a valutazioni di merito e di carattere ampiamente discrezionali rimesse alle parti, in funzione dell'accordo, nella determinazione del trattamento punitivo che, nel caso in esame, è stato determinato partendo dalla pena base di mesi sei di reclusione, minimo edittale del reato di resistenza, poi aumentata per la continuazione con il reato di lesioni di giorni ventuno e, infine, ridotta all'inflitto per il rito, Rilevato, che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso il 09 settembre 2