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Ordinanza — n. 35439/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal regarding suspended sentence revocation due to inadmissible new grounds and procedural errors.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35439/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower court erred in evaluating new grounds and miscalculated the deadline for submitting them. The court rejected these claims, noting that the Supreme Court correctly applied the rule excluding start and end dates from time calculations and could not examine new grounds raised before it.

Regesto Legislator

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Art. 172, comma 5, cod. proc. pen.; The extraordinary appeal is inadmissible when the new grounds are not properly substantiated and the court of cassation correctly applies established rules on time computation without re-evaluating facts.

Parole chiave

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extraordinary appeal suspended sentence revocation procedural time limits new grounds inadmissibility court costs and fine revoca della sospensione condizionale impugnabilità della decisione di rinvio revoca straordinaria

Disposizioni normative citate

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Art. 172, comma 5, cod. proc. pen.
Invero, per un verso, la corte di legittimità ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui «in materia di termini processuali, la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea
pen., secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il "dies a quo" nonché il "dies ad quem"» (Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv.
Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio
281726; Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ZAMPA YURI nato a ROMA il 08/10/1991 avverso la sentenza del 16/05/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Yuri Zampa propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza Corte di Cassazione, Sez. 1 penale, che ha dichiarato inammissibile il ricorso ordinario proposto dall'imputato avverso l'ordinanza con la quale il Tribunale di Roma, in funzione di giudice dell'esecuzione, aveva revocato il beneficio della sospensione condizionale della pena; Considerato che il primo ed unico motivo, con cui il ricorrente denunzia errori di valutazione giuridica, lamentando anche l'errore percettivo in cui sarebbero incorsi i giudici di legittimità in relazione al termine per il deposito dei motivi nuovi, è manifestamente infondato.

Invero, per un verso, la corte di legittimità ha fatto buon governo del principio di diritto secondo cui «in materia di termini processuali, la regola di cui all'art. 172, comma 5, cod. proc. pen., secondo la quale "quando è stabilito soltanto il momento finale, le unità di tempo stabilite per il termine si computano intere e libere", implica che vanno esclusi dal computo il "dies a quo" nonché il "dies ad quem"» (Sez. 3, n. 30333 del 23/04/2021, Altea, Rv. 281726; Sez. 4, n. 944 del 15/12/2022, dep. 2023, Selvaggio, Rv. 283932). Per altro verso, ha fatto riferimento a quanto statuito dal giudice di prime cure, non potendo esaminare i motivi aggiunti formulati in quella sede;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1