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Ordinanza — n. 35437/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for filing outside statutory grounds regarding agreed penalty application.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35437/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible without procedural formalities. The appellant challenged the agreed penalty and recidivism exclusion, but the appeal was filed outside the specific grounds permitted by Article 448, paragraph 2-bis of the Code of Criminal Procedure. Consequently, the court ruled that the appeal must be rejected immediately, and the appellant was ordered to pay court costs and a fine to the State Treasury.

Regesto Legislator

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.; Art. 610, comma 5-bis c.p.p.: Appeals against sentences applying agreed penalties are admissible only for specific grounds; appeals filed for other reasons are inadmissible.

Parole chiave

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agreed penalty application recidivism exclusion inadmissible appeal Code of Criminal Procedure statutory grounds requirement recidiva nell'infrazione revisione della sentenza penale motivi di cassazione

Disposizioni normative citate

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Art. 448, comma 2-bis c.p.p.
Art. 610, comma 5-bis c.p.p.
Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod.
Law n. 103 of 2017
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: RUSSO MASSIMO nato a CATANIA il 24/09/1979 avverso la sentenza del 18/03/2024 del TRIBUNALE di CATANIAdato avy(so alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

ì Rilevato che l'imputato Massimo Russo ricorre per cassazione avverso la sentenza del Tribunale di Catania che, all'esito del giudizio celebrato ai sensi degli artt. 444 e ss. cod. proc. pen., ha applicato all'imputato la pena concordata con la pubblica accusa in ordine alla contestazione di furto aggravato; Ritenuto che il primo e unico motivo, con il quale il ricorrente contesta la correttezza della motivazione della sentenza in ordine sia al trattamento sanzionatorio, sia alla mancata esclusione della recidiva, va dichiarato inammissibile, giacché proposto al di fuori dei casi previsti dall'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., come introdotto dalla legge n. 103 del 2017, secondo cui il ricorso avverso la sentenza di applicazione della pena su richiesta è proponibile per soli motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena o della misura di sicurezza;

Rilevato, pertanto, che, ai sensi dell'art. 610, comma 5-bis cod. proc. pen., il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza formalità di procedura e che il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro quattromila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'