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Ordinanza — n. 35436/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible for challenging factual findings under abbreviated procedure.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35436/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant challenged the lower court's acquittal on extortion charges and the dismissal of the fraud charge, arguing errors in legal application and evidence evaluation. The court rejected these arguments because the sole ground of appeal sought an alternative reading of the evidence, which is outside the scope of cassation review and lacks specific identification of factual distortions.

Regesto Legislator

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.; Art. 364, comma 2, lett. a) c.p.p.: The cassation court cannot examine the factual basis of the judgment or the evaluation of evidence in abbreviated proceedings, and appeals must specifically identify distortions of the established facts to be admissible.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility abbreviated criminal procedure factual findings review evidence evaluation scope acquittal on extortion charges inchiesta per falsità atti abbandono del procedimento per truffa messa in circolazione di monete false

Disposizioni normative citate

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Art. 364, comma 1, lett. a) c.p.p.
Art. 364, comma 2, lett. a) c.p.p.
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Testo completo

la seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: TORNAMBE' LUCIANO nato a PALERMO il 13/10/1967 avverso la sentenza del 12/10/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luciano Tornambè ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte d'appello di Palermo che, in parziale riforma della decisione assunta, all'esito del giudizio celebrato con il rito abbreviato, dal Giudice dell'udienza preliminare di Palermo, ha assolto l'imputato dai delitti di estorsione, contestati ai capi a), b), c), f) e g) dell'imputazione, perché il fatto non sussiste; ha dichiarato di non doversi procedere in ordine al delitto di truffa, di cui al capo o) della rubrica, per intervenuta decorrenza del termine di prescrizione; ha rideterminato la pena per il residuo delitto di falso di cui al capo I) dell'imputazione;

Preso atto della memoria depositata dal difensore del ricorrente; Considerato che il primo e unico motivo di ricorso, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione sia all'affermazione di penale responsabilità, sia alla valutazione del quadro probatorio, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché volto a ottenere un'alternativa lettura delle fonti probatorie, estranea al sindacato di legittimità e avulsa da una pertinente individuazione di specifici travisamenti delle emergenze processuali valorizzate dai giudici di merito;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso