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Ordinanza — n. 35435/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against aggravated murder conviction due to preclusion of factual review.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35435/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the extraordinary appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the lower courts erred factually regarding her participatory contribution to the aggravated murder and failed to address specific defense points. The court rejected these claims because judges of final review cannot substitute their own factual assessment for that of the trial courts, which had already provided logically sound reasoning.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The judges of final review are precluded from substituting their own evaluation of procedural results with that of the courts of merit, whose decisions on facts and criminal responsibility are final unless based on logical or legal flaws.

Parole chiave

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extraordinary appeal inadmissibility preclusion of factual review judges of final review aggravated murder conviction participatory contribution tentato omicidio aggravato revisione della sentenza penale aggravamento della pena

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: GUERRISE FEDERICA nato a LAMEZIA TERME il 29/10/1987 avverso la sentenza del 06/07/2023 della CORTE DI CASSAZIONE di ROMAdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Federica Guerrise propone ricorso straordinario per cassazione avverso la sentenza con la quale la Corte di cassazione, Sez. 1 penale, ha rigettato il ricorso proposto avverso la sentenza con la quale la Corte d'assise d'appello di Catanzaro ha affermato la penale responsabilità dell'imputata in ordine al delitto di omicidio aggravato in concorso; Preso atto della memoria depositata dal difensore della ricorrente; Considerato che il primo motivo, con il quale la ricorrente denunzia l'errore di fatto in cui sarebbero incorsi i giudici di legittimità nell'avere ritenuto sussistente il contributo partecipativo nella realizzazione dell'omicidio - con particolare riferimento al passaggio della vittima segnalato al complice -, non è consentito dalla legge, stante la preclusione per il giudice di legittimità di sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi di merito, nei quali, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, sono state correttamente esplicitate le ragioni del convincimento di sussistenza del reato e di penale responsabilità;

Considerato che il secondo motivo, con il quale la ricorrente denunzia l'errore di fatto in ragione dell'omessa valutazione del motivo di ricorso con cui si censurava la mancata risposta ai rilievi difensivi articolati in merito al concorso nel reato dell'imputata, è manifestamente infondato in quanto i giudici di legittimità hanno analizzato compiutamente la doglianza articolata evidenziando le argomentazioni sottese alla base del rigetto; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso