Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to repetitive grounds and lack of non-punishment cause.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant argued for a legitimate impediment to appear in court and a cause of non-punishment under Article 131-bis of the Penal Code. The court rejected these claims because the impediment argument was repetitive of prior appellate decisions, and the non-punishment cause was invalid due to the appellant's specific criminal record.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 363-bis c.p.p.; Art. 131-bis c.p.: The cassation appeal is inadmissible if grounds are repetitive of prior proceedings or if a statutory cause of non-punishment is absent due to existing criminal history.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: SALERNO DOMENICO nato a PANTELLERIA il 12/12/1956 avverso la sentenza del 12/12/2023 della CORTE APPELLO di PALERMOdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Salerno Domenico ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Palermo che, in parziale riforma della pronuncia resa dal Tribunale di Marsala, ha riqualificato il delitto di furto contestato all'imputato nella fattispecie tentata e ha rideterminato la pena inflitta; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento del legittimo impedimento a comparire all'udienza del 14.11.2019, non è consentito dalla legge in sede di legittimità, perché reiterativo di censure già formulate in sede di appello e adeguatamente vagliate dalla corte territoriale;
Rilevato che il secondo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente lamenta violazione di legge in relazione al mancato riconoscimento della causa di non punibilità di cui all'art. 131-bis cod. pen., è manifestamente infondato, atteso che l'imputato è gravato da precedenti penali specifici, ostativi alla concessione del beneficio richiesto; Ritenuto, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1'8