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Ordinanza — n. 35429/2024 — snpen Generato dall'IA

Ordinanza — n. 35429/2024 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35429/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEBBIATI LUIGI nato a PONTREMOLI il 07/07/1968 avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; Rilevato che Luigi Lebbiati ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia con la quale il Tribunale di Lucca ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato; Considerato che il primo e unico motivo, con il quale il ricorrente deduce l'insussistenza di elementi certi comprovanti la penale responsabilità, oltre a essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, non solo è apparente, in quanto privo della tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), ma è anche manifestamente infondato, in quanto il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento, situazione che, nel caso di specie, non si riscontra, avendo i giudici d'appello reso una motivazione logica, corretta e completa.

Regesto Legislator

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Ordinanza — n. 35429/2024 — snpen · Corte di Cassazione: 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), ma è anche manifestamente infondato, in quanto il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento, situazione che, nel caso di specie, non si riscontra, avendo i giudici d'appello reso una motivazione logica, corretta e completa.

Parole chiave

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furto di lieve entità indagine per furto furto aggravato tentato furto prove acquisite illegalmente licenziamento per furto
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Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: LEBBIATI LUIGI nato a PONTREMOLI il 07/07/1968 avverso la sentenza del 18/07/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Luigi Lebbiati ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia con la quale il Tribunale di Lucca ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di furto aggravato; Considerato che il primo e unico motivo, con il quale il ricorrente deduce l'insussistenza di elementi certi comprovanti la penale responsabilità, oltre a essere indeducibile perché fondato su motivi che si risolvono nella pedissequa reiterazione di quelli già dedotti in appello e puntualmente disattesi dalla corte di merito, non solo è apparente, in quanto privo della tipica funzione di critica argomentata avverso la sentenza oggetto di ricorso (Sez. 2, n. 42046 del 17/07/2019, Boutartour, Rv. 277710), ma è anche manifestamente infondato, in quanto il vizio censurabile a norma dell'art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., è quello che emerge dal contrasto tra lo sviluppo argomentativo della sentenza e le massime di esperienza o le altre affermazioni contenute nel provvedimento, situazione che, nel caso di specie, non si riscontra, avendo i giudici d'appello reso una motivazione logica, corretta e completa.

Invero, l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato al giudice di legittimità limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074); Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deci