Cassation appeal dismissed for generic grounds and inadmissible generic mitigating circumstances claim.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued that the conviction for theft and resistance was based on a generic violation of law regarding the intent to oppose medical care rather than police activity, and claimed a lack of reasoning on mitigating circumstances. The court rejected the first ground as failing to meet procedural requirements for specific legal complaints and dismissed the second as outside the scope of cassation review, noting sentencing discretion belongs to the trial court.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 337 cod. pen.; Art. 581, comma 1, lett. c) cod. proc. pen.: A cassation appeal based on generic legal violations is inadmissible for lacking specific elements, and complaints regarding the recognition of generic mitigating circumstances are inadmissible as they fall within the sentencing discretion of the court of first instance.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: ATTA MOHAMED nato il 19/11/1993 avverso la sentenza del 26/09/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Mohamed Atta ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Firenze con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile di due episodi di furto pluriaggravato e di resistenza a pubblico ufficiale; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge penale in relazione all'art. 337 cod. pen. in quanto la condotta dell'imputato era finalizzata a opporsi alle cure mediche e non all'attività di piantonamento dei militi, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen. in quanto, a fronte di una motivazione logicamente corretta, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato;
Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente lamenta vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, non è consentito dalla legge in sede di legittimità ed è manifestamente infondato. Invero, la graduazione della pena, in relazione sia agli aumenti e alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti e attenuanti, sia all'individuazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt. 132 e 133 cod. pen.
Nella specie, l'onere argomentativo del giudice è stato adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende; P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1