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Ordinanza — n. 35423/2024 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court dismisses appeal for inadmissibility regarding sentencing discretion and factual review limits.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35423/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Italian Supreme Court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a reclassification of the theft charge and challenged the sentencing severity, but the court ruled these issues fall within the trial judge's exclusive domain. Consequently, the court held that appellate review is barred for mere factual complaints and sentencing discretion unless specific legal principles are violated.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: Appeals against sentencing or factual reclassification are inadmissible as they pertain to the trial judge's exclusive discretion and factual evaluation powers.

Parole chiave

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cassation appeal inadmissibility sentencing discretion trial judge factual reclassification limits Italian criminal procedure appellate review scope furto di lieve entità imputazione di furto luogo del reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
Art. 132 cod. pen.
Art. 133 cod. pen.
Art. 81 cod. pen.
art. 81 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944
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Testo completo

a seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: DI MAURO CONCETTO nato a SIRACUSA il 18/12/1965 avverso la sentenza del 25/03/2024 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO; •Yko

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Concetto Di Mauro ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia del Tribunale di Livorno con la quale l'imputato è stato ritenuto responsabile dei delitti di furto con strappo e di furto semplice; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione di legge per mancata riqualificazione del delitto di cui al capo a) dell'imputazione in quello di furto semplice, non è consentito dalla legge in sede di legittimità sia perché costituito da mere doglianze in punto di fatto, sia perché volto a ottenere un'inammissibile ricostruzione dei fatti mediante criteri di valutazione diversi da quelli adottati dal giudice di merito, il quale, con motivazione esente da vizi logici e giuridici, ha esplicitato le ragioni del suo convincimento.

Invero, esula dai poteri del giudice di legittimità quello di una 'rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito (Sez. U, n. 6402, del 30/4/1997, Dessimone, Rv. 207944); Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente censura violazione di legge e vizio di motivazione in merito al trattamento sanzionatorio e, in particolare, al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche, alla mancata esclusione della recidiva e all'eccessivo aumento ai sensi dell'art. 81 cod. pen., non è consentito dalla legge in sede di legittimità.

Invero, la graduazione della pena, sia in relazione agli aumenti ed alle diminuzioni previsti per le circostanze aggravanti ed attenuanti, sia all'individuazione della pena base rientra nella discrezionalità del giudice di merito, che la esercita in aderenza ai principi enunciati negli artt.132 e 133 cod. pen. Nella specie l'onere argomentativo del giudice è adeguatamente assolto attraverso un congruo riferimento agli elementi ritenuti decisivi o rilevanti; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende;

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così decis