Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Ordinanza — n. 35421/2024 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and failure to request mitigating circumstances at appeal.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 35421/2024 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground was rejected as generic because it lacked specific factual elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The second ground was deemed inadmissible because the request for generic mitigating circumstances was not included in the appeal act.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 593 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the elements underlying the criticism, or if new requests for mitigating circumstances are raised without having been articulated in the appeal act.

Parole chiave

Generato dall'IA
inadmissible appeal generic grounds mitigating circumstances appeal act requirements cassation procedure false dichiarazioni mancanza di credibilità eccezione di illegalità

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.
Art. 593 c.p.p.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENZAOUI CHOUAIB nato il 20/11/1967 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;

RITENUTO IN FATTO

e

CONSIDERATO IN DIRITTO

Rilevato che Chouaib Benzaoui ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia con la quale il Tribunale di Firenze ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale in relazione al mancato raggiungimento della prova di responsabilità dell'imputato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.

Invero, a fronte di una motivazione logica, corretta e completa, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente censura violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inedito in quanto la richiesta di concessione delle stesse non era stata articolata nell'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.

P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1