Cassation appeal dismissed as inadmissible due to generic grounds and failure to request mitigating circumstances at appeal.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe court declared the cassation appeal inadmissible, ordering the appellant to pay procedural costs and a fine. The appellant's first ground was rejected as generic because it lacked specific factual elements required by Article 581 of the Code of Criminal Procedure. The second ground was deemed inadmissible because the request for generic mitigating circumstances was not included in the appeal act.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 581, comma 1, lett. c) c.p.p.; Art. 593 c.p.p.: A cassation appeal is inadmissible if the grounds are generic and fail to specify the elements underlying the criticism, or if new requests for mitigating circumstances are raised without having been articulated in the appeal act.
Parole chiave
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seguente ORDINANZA sul ricorso proposto da: BENZAOUI CHOUAIB nato il 20/11/1967 avverso la sentenza del 20/06/2023 della CORTE APPELLO di FIRENZEdato avviso alle parti; udita la relazione svolta dal Consigliere ELENA CARUSILLO;
RITENUTO IN FATTO
e
CONSIDERATO IN DIRITTO
Rilevato che Chouaib Benzaoui ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di Appello di Firenze che ha confermato la pronunzia con la quale il Tribunale di Firenze ha affermato la penale responsabilità dell'imputato in ordine al delitto di falsa attestazione o dichiarazione a un pubblico ufficiale sulla identità o su qualità personali proprie o di altri; Considerato che il primo motivo, con il quale il ricorrente denunzia violazione della legge penale in relazione al mancato raggiungimento della prova di responsabilità dell'imputato, è generico perché privo dei requisiti prescritti dall'art. 581, comma 1, lett. c), cod. proc. pen.
Invero, a fronte di una motivazione logica, corretta e completa, non indica gli elementi che sono alla base della censura formulata, così non consentendo al giudice dell'impugnazione di individuare i rilievi mossi ed esercitare il proprio sindacato; Considerato che il secondo motivo, con cui il ricorrente censura violazione di legge penale e vizio di motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche, è inedito in quanto la richiesta di concessione delle stesse non era stata articolata nell'atto di appello; Rilevato, pertanto, che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende.
P. Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso 1